Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 444/2024, relativa al riconoscimento della carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 444/2024. Tale pronuncia aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a costituire la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente € 2.000,00. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 12 luglio 2024 e nuovamente il 29 settembre 2025, ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato prova dell’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la relativa notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., quando contenga obblighi ineseguiti della pubblica amministrazione. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dimostrato l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, secondo le modalità del d.P.C.m. 28 novembre 2016, con accredito complessivo di € 2.000,00, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale del Ministero, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un dirigente dello stesso ufficio e prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall’istanza della parte. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha adottato l’ordine di esecuzione del giudicato e ha regolato le conseguenze dell’eventuale persistente inottemperanza.
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario contenenti obblighi ineseguiti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio il cui decorso costituisce, insieme alla notificazione del titolo esecutivo, presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui il Ministero deve costituire e accreditare la carta elettronica spettante alla ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo puntuale e rimasto ineseguito, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato favorevole al privato e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento indicando il contenuto della prestazione e un termine ultimativo per eseguirla.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad operare su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione, anche prevedendo la facoltà di subdelega nell’ambito dell’ufficio competente.
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