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Sentenza

Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 22 gennaio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 25 l. n. 241/1990 e dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio diniego serbato dall'istituto scolastico sulla richiesta di ottenere la documentazione relativa alle domande di riduzione delle rette convittuali presentate dalla propria ex moglie per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nonché le quietanze di pagamento delle rette annuali relative ai medesimi anni. L'amministrazione non si è costituita in giudizio. Dopo la proposizione del ricorso, in data 15 aprile 2026, l'amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la trasmissione della documentazione richiesta ha soddisfatto la pretesa ostensiva del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del suo esito. Tuttavia, poiché l'amministrazione ha soddisfatto la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso, essa è stata condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato effettivamente versato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 25 l. n. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell'azione giudiziale contro il diniego o il silenzio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di porre a carico dell'amministrazione, che abbia soddisfatto la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso, l'obbligo di restituzione del contributo unificato effettivamente versato.

Massime di principio

  • La trasmissione integrale della documentazione richiesta in materia di accesso, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso, quando la pretesa ostensiva risulti integralmente soddisfatta.
  • Anche quando le spese di lite sono compensate per la peculiarità della vicenda, l'amministrazione che abbia soddisfatto la richiesta di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere tenuta a restituire al ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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