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Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.222,44, oltre rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo la mancata esecuzione spontanea, da parte del Ministero, della sentenza n. 124/2025 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 25 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto al ricorrente la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato nell’anno scolastico 2020-2021. È stata inoltre richiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e non risultava eseguita. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di liquidare e corrispondere le somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Ha fissato un termine per l’adempimento e nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega e con un termine ulteriore di sessanta giorni dalla comunicazione della nomina. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative sufficienti, anche in quanto fatti notori. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concessione e quantificazione dipendono da una valutazione discrezionale concreta, tenendo conto delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative all’adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Richiamato dal giudice quale disposizione di cui risultavano soddisfatte le condizioni ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Le condizioni della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono rilevare come fatti notori nella valutazione delle ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario azionata sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione obbligata e non sia stata spontaneamente eseguita.
  • In presenza di un accertato inadempimento dell’amministrazione a un giudicato avente contenuto pecuniario, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare la liquidazione e il pagamento delle somme dovute e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega; quando la funzione è affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione, non spetta un compenso ulteriore per l’attività commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma non opera automaticamente: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento, gli interessi pubblici coinvolti e ogni altra ragione ostativa, potendo negare o ridurre la sanzione.
  • La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati come fatti notori e in relazione al caso concreto, ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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