Cassazione Civile, Ordinanza n. 34189/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione ha impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2007, emesso con metodo analitico-induttivo e relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni, a seguito di verifica fiscale che aveva ritenuto dissimulata l'esercizio di un'attività imprenditoriale e quindi insussistente la natura non commerciale dell'ente. La CTR aveva confermato l'accertamento valorizzando l'inattendibilità della contabilità, l'assenza di un rendiconto economico-finanziario annuale, la mancata osservanza delle prescrizioni formali richieste per gli enti associativi e la presenza di versamenti non tracciati superiori alla soglia prevista. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto: violazione delle norme del TUIR sulla qualificazione degli enti non commerciali e difetto/contraddittorietà di motivazione; violazione della norma sulla tracciabilità dei pagamenti; omessa pronuncia e violazione dell'art. 149 TUIR sulla prevalenza dell'attività commerciale; violazione delle disposizioni del TUIR sulle attività decommercializzate e sulla presunta marginalità dei corrispettivi; violazione dell'art. 150 TUIR e mancato esame delle contestazioni sulla ricostruzione presuntiva del reddito, sostenendo che quote associative e costi non avrebbero dovuto essere tassati e che la CTR non avrebbe valutato correttamente la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa al vizio di motivazione, osservando che la CTR aveva fornito una motivazione comprensibile fondata su contabilità inattendibile, assenza del rendiconto e mancata tracciabilità dei pagamenti. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, come l'effettiva redazione del rendiconto, la partecipazione degli associati alla vita associativa e l'esistenza di pagamenti non tracciabili. Ha altresì affermato che, per beneficiare del regime fiscale agevolato, l'ente associativo deve rispettare le prescrizioni formali dell'art. 148 TUIR e assicurare l'effettività del rapporto associativo; tale verifica di fatto era stata negativamente compiuta dalla CTR. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi, poiché la CTR non si era limitata a negare la prevalenza dell'attività commerciale, ma aveva prima escluso i presupposti stessi della decommercializzazione per difetto di clausole statutarie e di contabilità attendibile. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre tesi difensive già svolte nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio motivazionale, ma le censure sono state in parte ritenute inammissibili perché non correttamente articolate o non decisive.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della sua mancanza, apparenza o assoluta incomprensibilità.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le prescrizioni formali previste per gli enti associativi costituiscono condizione per fruire delle agevolazioni fiscali; è necessario che le clausole statutarie assicurino l'effettività del rapporto associativo.
art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta; la verifica presuppone un accertamento in fatto, ma nel caso concreto la censura non coglieva la ratio della decisione.
art. 143, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne affronti un'autonoma interpretazione nel merito, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 148, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo relativo alla decommercializzazione delle attività svolte in conformità alle finalità istituzionali.
art. 149, comma 1 e 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per sostenere la perdita della qualifica di ente non commerciale e per le conseguenze fiscali della prevalenza dell'attività commerciale.
art. 150 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente per escludere la commercialità delle attività svolte nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
art. 25 l. 13 maggio 1999, n. 133
Richiamato per la disciplina dei pagamenti tracciabili e della perdita del regime agevolato, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Richiamata in relazione alla tracciabilità dei versamenti superiori alla soglia prevista.
La Corte richiama la nozione di attività commerciale per escludere che la mera prevalenza quantitativa dell'attività istituzionale sia decisiva.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
La riproposizione delle sole tesi difensive senza confrontarsi con la sentenza impugnata integra un "non motivo" inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Per gli enti associativi, il regime fiscale agevolato presuppone il rispetto non solo formale ma sostanziale delle clausole statutarie idonee a garantire l'effettività del rapporto associativo e della partecipazione dei soci.
- L'assenza di una contabilità attendibile e di un rendiconto economico-finanziario annuale può legittimare la negazione della natura non commerciale dell'ente e sostenere un accertamento fiscale analitico-induttivo.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di merito in violazioni di legge: gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di appello sono insindacabili se la motivazione supera il minimo costituzionale.
- La doglianza che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti a riproporre le argomentazioni già svolte nei gradi di merito è inammissibile.
- Ai fini dell'art. 149 TUIR, la perdita della qualifica di ente non commerciale deriva dall'esercizio prevalente di attività commerciale per l'intero periodo d'imposta, ma la censura su tale punto deve misurarsi con la motivazione effettivamente posta a base della decisione.
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