Cassazione Civile, Ordinanza n. 31695/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, con motivazione sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado, l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2006 e 2007, oltre a maggiori contributi previdenziali e sanzioni per omesso versamento di ritenute. Gli accertamenti traevano origine da una verifica dell'INPS e da riscontri su irregolarità contabili e lavoristiche: libro matricola non aggiornato, uso di contratti di lavoro a domicilio e poi part-time per personale che, per modalità di svolgimento e monte ore, sarebbe dovuto essere inquadrato a tempo pieno, oltre ad anomalie emerse dagli studi di settore e dal controllo analitico dei conti. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la CTR si era limitata a recepire acriticamente la pronuncia di primo grado. Con il secondo motivo deduceva violazione o falsa applicazione delle norme sull'accertamento e dell'art. 2697 c.c., lamentando anche un errato riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato la decisione in modo meramente apparente, limitandosi ad affermare di voler "allinearsi" alla sentenza di primo grado e a riportarne un estratto, senza svolgere alcun esame critico delle censure dell'appellante né spiegare le ragioni della conferma. Perciò la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
mancata motivazione / motivazione apparente
La sentenza di appello è nulla quando la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere l'iter decisionale seguito dal giudice.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma che impone una motivazione effettiva della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale deducibile come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo denunciava violazione di legge in tema di accertamento e onere della prova, ma è rimasto assorbito.
art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata nel motivo di ricorso relativo alla disciplina degli accertamenti fiscali.
art. 62 sexies d.l. n. 331 del 1993
Norma richiamata nel motivo di ricorso relativo all'accertamento e agli elementi presuntivi.
artt. 38 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dal ricorrente per contestare il trattamento delle presunzioni e delle modalità di accertamento.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata in tema di accertamento IVA.
Richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla quando la motivazione si risolve in un mero rinvio adesivo alla decisione di primo grado, senza esporre un autonomo percorso argomentativo e senza confronto con i motivi di gravame.
- La motivazione 'per relationem' è legittima solo se consente di verificare che il giudice d'appello abbia esaminato le censure, le prove e le difese delle parti, esprimendo un effettivo giudizio critico sulla decisione impugnata.
- In presenza di nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte di cassazione accoglie il relativo motivo e rinvia al giudice di merito, assorbendo le ulteriori censure che investono il merito della controversia.
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