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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31695/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, con motivazione sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado, l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2006 e 2007, oltre a maggiori contributi previdenziali e sanzioni per omesso versamento di ritenute. Gli accertamenti traevano origine da una verifica dell'INPS e da riscontri su irregolarità contabili e lavoristiche: libro matricola non aggiornato, uso di contratti di lavoro a domicilio e poi part-time per personale che, per modalità di svolgimento e monte ore, sarebbe dovuto essere inquadrato a tempo pieno, oltre ad anomalie emerse dagli studi di settore e dal controllo analitico dei conti. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la CTR si era limitata a recepire acriticamente la pronuncia di primo grado. Con il secondo motivo deduceva violazione o falsa applicazione delle norme sull'accertamento e dell'art. 2697 c.c., lamentando anche un errato riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato la decisione in modo meramente apparente, limitandosi ad affermare di voler "allinearsi" alla sentenza di primo grado e a riportarne un estratto, senza svolgere alcun esame critico delle censure dell'appellante né spiegare le ragioni della conferma. Perciò la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza di appello è nulla quando la motivazione si risolve in un mero rinvio adesivo alla decisione di primo grado, senza esporre un autonomo percorso argomentativo e senza confronto con i motivi di gravame.
  • La motivazione 'per relationem' è legittima solo se consente di verificare che il giudice d'appello abbia esaminato le censure, le prove e le difese delle parti, esprimendo un effettivo giudizio critico sulla decisione impugnata.
  • In presenza di nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte di cassazione accoglie il relativo motivo e rinvia al giudice di merito, assorbendo le ulteriori censure che investono il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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