Cassazione Civile, Ordinanza n. 15333/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l'università nel periodo 10 febbraio 2018 - 16 gennaio 2019, sostenendo di avere prestato attività senza regolare assunzione con mansioni organizzative e amministrative, di marketing e comunicazione, con orario minimo di 40 ore settimanali. Chiedeva la condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 32.660,25, la reintegrazione nel posto di lavoro e le retribuzioni maturate dal preteso licenziamento verbale. In appello aveva inoltre insistito sulla domanda di pagamento del compenso per la collaborazione autonoma svolta e aveva richiamato la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione del diritto di difesa e delle norme processuali per la mancata ammissione della prova testimoniale e per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c.; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia sulla domanda subordinata di compenso, oltre al mancato esercizio del potere di riqualificazione dei fatti; 3) violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 per il mancato approfondimento delle concrete modalità della prestazione ai fini dell'applicabilità della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata ammissione della prova testimoniale era stata motivatamente valutata dai giudici di merito, senza che fosse dedotto un fatto storico decisivo omesso nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5 c.p.c.; ha ribadito che la valutazione di ammissibilità e pertinenza delle prove appartiene al merito e che i poteri istruttori officiosi sono discrezionali. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello si era espressa sulla pretesa subordinata e che l'interpretazione della domanda come comunque strumentale alla rivendicazione di un rapporto subordinato non era censurabile. Ha infine respinto il terzo motivo perché la censura sulla collaborazione etero-organizzata non risultava adeguatamente specificata e, inoltre, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa e del diritto alla prova, ma non ritenuto violato dalla mancata ammissione dei testimoni in un giudizio in cui la valutazione dell'istruttoria appartiene al merito
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la decisione sulle prove integrasse violazione della regola di disponibilità delle prove
art. 6 CEDU
la Corte esclude che possa essere usato per censurare in cassazione la valutazione di ammissibilità delle prove compiuta dal giudice nazionale, salvo violazioni processuali effettive
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato insieme al diritto di difesa, ma non ritenuto leso
i poteri istruttori officiosi sono discrezionali; il loro mancato esercizio non è sindacabile se il giudice espone ragioni non illogiche e non viene dedotto un fatto decisivo trascurato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come base formale delle doglianze di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove
invocato per il principio della domanda, ma la Corte ha escluso l'omessa pronuncia
verosimilmente richiamato per errore materiale nel testo; la Corte tratta la censura come relativa al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato per il potere di riqualificazione dei fatti; la Corte non ha ravvisato violazione
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
la censura è respinta perché non adeguatamente specificata quanto a introduzione e devoluzione della domanda in giudizio
richiamato per l'effetto preclusivo della doppia conforme sul vizio motivazionale
richiamato quale disposizione che recepisce l'effetto della doppia conforme dopo la riforma
art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per le modifiche normative collegate alla disciplina del controllo in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- La mancata ammissione di prove testimoniali o documentali è censurabile in cassazione solo se si traduce nell'omesso esame di un fatto storico decisivo, idoneo con certezza a sovvertire l'esito della lite; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del compendio istruttorio.
- La valutazione di pertinenza, ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo violazione di specifiche regole processuali o vizio motivazionale nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. hanno natura discrezionale; il loro mancato esercizio non integra di per sé un vizio di legittimità se il giudice motiva coerentemente e non viene indicato un fatto decisivo non istruito.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito si sia effettivamente espresso sulla domanda, anche se l'interpretazione della stessa sia sfavorevole alla parte; l'interpretazione della domanda giudiziale resta attività riservata al giudice di merito.
- La deduzione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate richiede che sia chiarito con precisione come la relativa domanda sia stata introdotta, decisa e devoluta in appello; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque infondata.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è fortemente precluso e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito.
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