Cassazione Civile, Ordinanza n. 20636/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui venivano recuperate a tassazione, ai fini IRES per l’anno 2008, imposte dichiarate ma non versate, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse esaminato la dedotta insussistenza della pretesa fiscale, anche in ragione della revoca delle autorizzazioni amministrative che avrebbe impedito l’attività sociale, e che avesse dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione in termini per impugnare i dinieghi di interpello disapplicativo relativi alle annualità precedenti. Con il secondo ha censurato la ritenuta legittimità della riscossione tramite art. 36-bis, sostenendo che la mera compilazione del prospetto del test di operatività non potesse costituire titolo per iscrivere a ruolo le somme, e che la dichiarazione dei redditi avesse natura di dichiarazione di scienza emendabile; ha inoltre contestato la qualificazione della società come di comodo e la mancata considerazione delle ragioni dell’oggettiva impossibilità di svolgere l’attività. Con il terzo ha dedotto la nullità della cartella per difetto di motivazione, errata indicazione dell’autorità giudiziaria e della controparte, e mancata esplicitazione del criterio di calcolo di interessi e compensi di riscossione. Con il quarto ha reiterato la nullità per asserita mancata o apparente indicazione dei responsabili del procedimento di emissione, notificazione e iscrizione a ruolo, sostenendo che i dati fossero clausole di stile. Con il quinto ha sostenuto che il concessionario non fosse legittimato a notificare direttamente la cartella a mezzo raccomandata postale. Con il sesto ha contestato la decisione sulla mancanza di sottoscrizione della cartella, assumendo che la firma a stampa non potesse sostituire quella autografa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva in realtà deciso sia sull’inammissibilità dell’istanza di rimessione in termini sia sul merito, accertando in fatto che la società era una società di comodo e che non aveva fornito prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, estraneo al giudizio di legittimità. Ha ritenuto il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la cartella era sufficientemente motivata, indicava l’autorità competente e la direzione/ufficio destinataria del ricorso, mentre le doglianze sul calcolo degli interessi e dell’aggio erano generiche. Ha rigettato il quarto motivo perché la CTR aveva accertato in fatto la presenza dei nominativi dei responsabili del procedimento. Ha rigettato il quinto motivo, confermando che la notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Ha rigettato anche il sesto motivo, ribadendo che l’omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta invalidità se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente e se il modello ministeriale non prevede la firma autografa. Condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
consente il controllo automatizzato della dichiarazione e la riscossione delle imposte dichiarate e non versate secondo i presupposti di legge; la Corte conferma la legittimità dell’uso dello strumento nel caso deciso.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
disciplina le società di comodo; la Corte prende atto che la CTR ha qualificato la contribuente come società di comodo sulla base dell’accertamento in fatto e della mancata prova contraria.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente nel contesto delle norme fiscali contestate; nel provvedimento non se ne ricava una specifica interpretazione autonoma.
art. 53 Cost.
invocato dalla ricorrente sotto il profilo della capacità contributiva, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 12, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato per la doglianza sulla motivazione della cartella; la Corte ritiene infondata/inammissibile la censura perché la cartella era sufficientemente motivata.
la cartella deve contenere gli elementi essenziali della pretesa e indicazioni sufficienti per la difesa; nel caso concreto l’atto è stato ritenuto conforme perché riportava l’autorità competente e la direzione/ufficio destinataria del ricorso, oltre ai responsabili del procedimento.
richiamato nel primo motivo in tema di rimessione in termini; la Corte non ravvisa il denunciato errore della CTR.
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude che la CTR abbia omesso di decidere sui motivi di appello.
norma processuale che delimita il sindacato di legittimità; la Corte ribadisce che non è consentito un nuovo apprezzamento del merito sotto forma di violazione di legge.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
consente la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
la cartella è predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo intestazione e codice causale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto: se la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale non specificamente contestato, la doglianza è inammissibile.
- La mera compilazione della dichiarazione fiscale e del prospetto relativo al test di operatività può legittimare la riscossione automatizzata delle somme dichiarate e non versate quando la pretesa attiene a importi autoliquidati e non corrisposti.
- In tema di cartella esattoriale, la motivazione è sufficiente se l’atto indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente una difesa effettiva; non determina nullità ogni carenza formale priva di effettivo pregiudizio difensivo.
- La cartella di pagamento non è nulla per omessa sottoscrizione del funzionario, se il modello normativo non prevede la firma autografa e l’atto è chiaramente riferibile all’ufficio competente.
- La notifica della cartella può essere eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, applicandosi le regole del servizio postale ordinario.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la presenza dei responsabili del procedimento nella cartella, tale accertamento non è emendabile in cassazione se non nei limiti specifici del vizio denunciato.
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