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Sentenza

Sentenza del 17/07/2025 n. 19928 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dagli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004-2008, emessi nei confronti della AA Srl dopo una verifica fiscale conclusa con PVC del 23 marzo 2011. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, note di credito non adeguatamente documentate e variazioni in diminuzione prive di giustificazione. Gli atti furono notificati anche alla BB Srl, cessionaria di un ramo d’azienda della AA Srl dal 7 gennaio 2011, per la responsabilità solidale prevista dall’art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 472/1997; l’Agenzia sosteneva che la cessione, per 3.593 euro, fosse diretta a sottrarre beni alla garanzia del debito erariale. Dopo l’accoglimento del ricorso della BB da parte della CTP di Potenza e la conferma della CTR della Basilicata, l’Agenzia ha proposto tre motivi: nullità della sentenza d’appello per motivazione assente o apparente; omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alle ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’emissione anticipata degli avvisi rispetto all’art. 12, comma 7, L. 212/2000; violazione di norme sulla competenza della Direzione regionale nella redazione del PVC. La Cassazione ha esaminato e accolto il primo motivo; gli altri due sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, in applicazione della sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, D.L. 119/2018, e ha riconosciuto che la cancellazione della BB Srl non ne escludeva la legittimazione passiva, dato il differimento quinquennale ex lege e la tempestiva notificazione. Nel merito processuale ha accolto il primo motivo: la CTR aveva confermato la decisione di primo grado con formule generiche, rinvii apodittici alla sentenza appellata e ad altre decisioni, senza rendere verificabile l’esame delle censure d’appello né sviluppare un’autonoma valutazione. Ha quindi cassato la sentenza n. 453/2018 della CTR della Basilicata, senza decidere la fondatezza degli accertamenti tributari, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

    La motivazione deve esporre in modo riconoscibile le ragioni della decisione. Il mero rinvio a una fonte, senza esplicitare il ragionamento che conduce al dispositivo, determina nullità.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

    La norma consente di censurare in Cassazione la nullità della sentenza per vizio della motivazione quando non sia possibile ricostruire la ratio decidendi.

  • Art. 6, comma 11, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018

    Preliminarmente, si rileva la tempestività della notifica del ricorso, in applicazione dell'art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, che aveva disposto la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadevano tra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.

    La sospensione straordinaria di nove mesi dei termini processuali si applicava alle scadenze comprese nell’intervallo indicato, rendendo tempestivo il ricorso dell’Agenzia.

  • Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014

    La cancellazione non produce effetto ai fini della legittimazione passiva della società per via del differimento quinquennale ex lege disposto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, rilevandosi che la notifica del ricorso presso il difensore della società è anteriore alla scadenza del quinquennio.

    Ai fini della legittimazione passiva nei giudizi relativi a crediti tributari, la cancellazione della società non produce immediatamente effetto: opera il differimento quinquennale previsto dalla disposizione.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

    La decisione deve essere sorretta da una motivazione effettiva, sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice e a consentirne il controllo.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata".

    Il rinvio motivazionale ad altra decisione è ammissibile solo se ne ricorrono le condizioni indicate e se il giudice rende comunque riconoscibile l’autonoma ricezione e valutazione delle ragioni richiamate.

  • Art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

    Nel processo tributario il rinvio a una sentenza non definitiva è consentito, ma la decisione deve riportare i contenuti richiamati e sottoporli a valutazione critica autonoma, così da permettere il controllo della coerenza logico-giuridica.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

    La disposizione concorre a definire le regole del processo tributario applicabili alla decisione; nel caso concreto il vizio rilevante è stato individuato nella motivazione non autonoma e non verificabile.

Massime di principio

  • Una sentenza d’appello non è adeguatamente motivata se si limita a dichiarare condivisibile la decisione di primo grado o a richiamare altre pronunce senza spiegare perché le specifiche censure d’appello siano infondate.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice rende identificabili le ragioni richiamate e dimostra di averle vagliate autonomamente rispetto al caso concreto; il mero riferimento a una sentenza o a un precedente non basta.
  • Se la sentenza impugnata è nulla per motivazione apparente, la Cassazione può cassarla con rinvio senza decidere le ulteriori questioni di merito o gli altri motivi, che restano assorbiti.
  • La cancellazione di una società non esclude subito la sua legittimazione passiva nei giudizi tributari: va verificato il periodo quinquennale di efficacia differita previsto dalla legge e, in concreto, la data della notificazione.

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