Cassazione Civile, Ordinanza n. 22606/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
La lite origina da un preliminare di compravendita immobiliare concluso nei locali di un'agenzia immobiliare, con il coinvolgimento di un collaboratore dell'agenzia. L'acquirente aveva versato una caparra consistente e poi ulteriori somme indicate come provvigione; in seguito emergeva che l'immobile non era di proprietà esclusiva del promittente venditore ed era gravato da esecuzione forzata. Le parti risolvevano consensualmente il preliminare e la caparra veniva restituita, ma restava controversa la somma di euro 7.000,00 versata al collaboratore dell'agenzia, nonché la responsabilità della società di mediazione per i danni lamentati dal proprietario. In primo grado venivano rigettate sia le domande dell'acquirente sia quella dell'intervenuto proprietario. In appello veniva accolta solo la domanda restitutoria dell'acquirente nei confronti del collaboratore contumace, mentre veniva rigettato l'appello incidentale del proprietario. Quest'ultimo ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di composizione del collegio, deducendo l'illegittimità costituzionale della partecipazione del giudice ausiliario d'appello; 2) violazione delle norme sulla confessione e sulla valutazione delle dichiarazioni contenute nella comparsa di appello del collaboratore, sostenendo che esse avrebbero dovuto avere valore confessorio; 3) violazione di norme sulla responsabilità della società per atti del rappresentante o del commesso, ma senza un effettivo sviluppo argomentativo specifico e con esposizione dei fatti ritenuta confusa e lacunosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo stata dichiarata dalla Corte costituzionale l'illegittimità del modello del giudice ausiliario d'appello, la stessa pronuncia aveva salvaguardato, fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, la legittimità dei collegi d'appello composti con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario; quindi la partecipazione del giudice ausiliario relatore ed estensore non ha determinato alcun vizio di costituzione del giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di chiarezza e specificità della censura e perché non risultava indicato quali dichiarazioni sarebbero state rilevanti per sostenere la domanda dell'odierno ricorrente, tanto più che la domanda di intervento era stata proposta solo contro la società e non contro il collaboratore. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la rubrica evocava varie norme sulla responsabilità, ma il motivo non le sviluppava in modo coerente né chiariva la specifica violazione dedotta. Non è stata disposta una statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione sull'istituzione dei giudici ausiliari d'appello è richiamata per verificare la composizione del collegio; la Corte osserva che la relativa disciplina è stata incisa dalla pronuncia della Corte costituzionale, ma resta temporaneamente operativa nei limiti salvaguardati dal giudice delle leggi.
art. 32 del d.lgs. n. 116/2017
È richiamato come termine temporale del completamento del riordino della magistratura onoraria, entro il quale la partecipazione di non più di un giudice ausiliario al collegio resta consentita.
È evocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; la Corte esclude il vizio.
È richiamato insieme all'art. 158 c.p.c. per dedurre la nullità della sentenza, ma la censura è respinta.
È richiamato nel motivo relativo al preteso valore confessorio delle dichiarazioni processuali; la Corte ne dichiara l'inammissibile formulazione.
È richiamato per sostenere la necessità di specificità della sottoscrizione della confessione; la censura è reputata inammissibile e comunque non decisiva.
È invocato in relazione alla confessione giudiziale, ma il motivo è ritenuto inammissibile per mancanza di specificità.
È richiamato sia nel secondo motivo sia nel primo come parametro di valutazione probatoria; la Corte non vi ravvisa violazioni utilmente dedotte.
È evocato nel terzo motivo con riferimento alla responsabilità della società per obbligazioni assunte dal rappresentante privo di poteri gestori, ma senza sviluppo argomentativo sufficiente.
È richiamato nel terzo motivo quale norma sulla responsabilità per fatto altrui, ma la censura è inammissibile per difetto di specificità.
È richiamato nel terzo motivo quale norma generale della responsabilità aquiliana; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio della corte d'appello non determina nullità della sentenza quando la composizione del collegio rientri nella salvaguardia temporanea riconosciuta dalla Corte costituzionale fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.
- La censura fondata sulla violazione delle norme processuali in tema di confessione deve essere formulata in modo specifico, indicando con precisione quali dichiarazioni abbiano valore confessorio e quale fatto costitutivo della domanda esse provino; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione che evoca norme sulla responsabilità senza sviluppare coerentemente la doglianza e senza collegarla in modo chiaro alla decisione impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando una domanda o un motivo presuppongono rapporti e dichiarazioni di più soggetti, il ricorrente deve chiarire con precisione contro chi era proposta la domanda e quali fatti siano stati oggetto di prova, non potendo demandare alla Corte una ricostruzione integrale della vicenda.
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