Cassazione Civile, Ordinanza n. 14138/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il professionista aveva agito per ottenere l'accertamento che il rapporto intercorso con la società sanitaria fosse di lavoro subordinato, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive reclamate. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'attività fosse connotata da autonomia: mancavano indici di assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della società; le censure di appello erano giudicate astratte e non centrate sulla mancanza degli indici della subordinazione; rilevavano inoltre la non esclusività delle prestazioni, rese anche per altre strutture, e la remunerazione in forma percentuale sul fatturato del centro, indice di assunzione del rischio e compatibile con lavoro autonomo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione a inserimento in azienda, subordinazione, orario e assenza di rischio, lamentando contrasto tra sentenza e risultanze documentali e testimoniali; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché deduceva un vizio motivazionale precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter, ult. comma, c.p.c., senza che il ricorrente indicasse e dimostrasse la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la motivazione fosse solo apparente: la sentenza impugnata esponeva in modo lineare i presupposti fattuali e giuridici della decisione, ossia l'assenza di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società; inoltre la Corte d'appello aveva spiegato perché i documenti prodotti non erano idonei a provare o anche solo a indiziare la subordinazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è invocabile solo nei limiti consentiti dalla disciplina del ricorso per cassazione; nel caso concreto il motivo è risultato precluso dalla doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando manchi una reale esposizione delle ragioni della decisione.
La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la subordinazione; la Corte ha ritenuto non provata l'indicata soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della domanda retributiva, senza accoglimento delle sue deduzioni.
Richiamato in relazione alla qualificazione autonoma della prestazione professionale.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato errori di motivazione o di valutazione tali da integrare il vizio denunciato.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La motivazione apparente sussiste solo quando il testo motivazionale, pur esistente, non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La qualificazione del rapporto come subordinato richiede l'allegazione e prova dell'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore; in difetto, elementi come pluralità di committenti e compenso percentuale possono orientare verso l'autonomia.
- La censura di omessa considerazione delle prove non è sufficiente se il giudice di merito ha spiegato perché quei documenti o elementi siano generici o inconcludenti rispetto al fatto da provare.
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