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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05995/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio che, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato la ripresa a tassazione per l'anno d'imposta 2009 dei canoni di locazione percepiti da immobili strumentali sottoposti a vincolo storico-architettonico. La società sosteneva che tali redditi dovessero beneficiare del regime agevolato di cui all'art. 11, comma 2, l. n. 413/1991, con determinazione del reddito sulla base del criterio catastale/fondiario e non come reddito d'impresa. Con il primo motivo deduceva violazione di tale norma. Con il secondo motivo, subordinato, lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta erronea determinazione del reddito per mancata considerazione di interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e della quota di ammortamento dello stesso, regolarmente indicati in dichiarazione. Con il terzo motivo, anch'esso subordinato, deduceva omessa pronuncia sulla domanda di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'agevolazione dell'art. 11, comma 2, l. n. 413/1991 riguarda il solo reddito fondiario degli immobili vincolati e non si applica ai canoni di locazione che costituiscono ricavi d'impresa quando gli immobili sono oggetto dell'attività dell'impresa. Ha inoltre respinto i motivi secondo e terzo: quanto agli interessi passivi e all'ammortamento, ha richiamato il principio secondo cui non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata, incompatibile con la pretesa dedotta, ne implica il rigetto; quanto alle sanzioni, ha ricordato che l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa sussiste solo in presenza di inevitabile incertezza sulla norma, apprezzabile dal giudice, non da un contribuente qualificato o dall'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, l. n. 413/1991

    La disposizione si riferisce al solo reddito fondiario degli immobili di interesse storico o artistico e non si applica ai canoni di locazione percepiti nell'esercizio di impresa, che concorrono al reddito d'impresa secondo le regole proprie di quest'ultimo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge invocato per contestare la qualificazione fiscale dei canoni di locazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della domanda o eccezione risulta implicitamente incompatibile con la decisione adottata.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    La causa di non punibilità/sanzionabilità per obiettiva incertezza normativa richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Concorre a fondare l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria, nei limiti sopra indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale prevista per gli immobili di interesse storico o artistico si applica al reddito fondiario e non ai canoni di locazione quando l'immobile è impiegato come bene dell'impresa: in tal caso i canoni costituiscono ricavi che concorrono al reddito d'impresa secondo le regole ordinarie.
  • Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la decisione adottata è logicamente e giuridicamente incompatibile con la domanda o eccezione proposta, poiché il suo rigetto risulta implicito nella statuizione resa.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria opera solo in presenza di una reale e inevitabile incertezza interpretativa sulla norma, valutabile dal giudice, e non quando la soluzione del caso sia esigibile da un interprete qualificato.
  • In sede di legittimità, il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione o prova, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente sulle ragioni decisive della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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