Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05127/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di somministrazione idrica relativo a un fabbricato condominiale composto da più unità immobiliari. Il condominio chiedeva, tra l'altro, l'annullamento e la riemissione delle fatture dal 2006, l'applicazione della tariffa per uso domestico residenti in luogo della tariffa di cantiere/non domestica, la prescrizione di alcuni crediti per consumi e dei conguagli, la dichiarazione di non debenza del deposito cauzionale e il risarcimento dei danni per la sospensione della fornitura e per l'acquisto di acqua da un rivenditore privato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di tariffa residenti dal maggio 2010, la rideterminazione dei conguagli tariffari e la contabilizzazione di una sola quota fissa, respingendo invece le domande risarcitorie e quella sul deposito cauzionale. La società ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla legittimità dei conguagli regolatori, che secondo la ricorrente investivano scelte tecnico-discrezionali dell'autorità di regolazione e dell'ente d'ambito; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine per i conguagli non potesse decorrere prima della delibera dell'ente d'ambito del 26 giugno 2014; 3) errata esclusione della possibilità di recuperare retroattivamente, con conguaglio, costi già sostenuti e non coperti dal precedente sistema tariffario; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello riconosciuto la tariffa domestica residente senza adeguata prova della richiesta di voltura/modifica e dei relativi presupposti; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della disciplina regolatoria, per aver equiparato l'utenza condominiale all'utenza finale e applicato una sola quota fissa anziché tante quante le unità abitative. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, ha dichiarato inammissibile il quarto e ha rigettato il quinto, cassando la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla giurisdizione, confermando che la controversia relativa alla tariffa e alle fatture del singolo rapporto di utenza appartiene al giudice ordinario perché ha natura patrimoniale e non implica sindacato sulle scelte autoritative in sé. Ha invece accolto il motivo sulla prescrizione, affermando che il diritto al recupero dei conguagli sorge solo quando i costi da recuperare siano stati determinati, sicché la prescrizione ex art. 2935 c.c. non decorre prima di tale momento. Ha accolto anche il motivo sostanziale sulla legittimità del conguaglio, chiarendo che il recupero dei costi "ora per allora" è astrattamente possibile, ma solo nei limiti dei costi imprevedibili, pertinenti e correlati al servizio reso; non è invece consentito trasferire sugli utenti errori di gestione o costi non giustificati da effettive voci ammissibili. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetti di autosufficienza e perché mirava a una nuova valutazione del fatto, mentre il quinto è stato respinto perché la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina regolatoria sopravvenuta sulla utenza condominiale e sulla quota fissa, senza incorrere in ultrapetizione. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello per il riesame delle questioni accolte e per le conseguenti determinazioni sulle partite pregresse.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, nullità e vizi processuali.

  • art. 2935 c.c.

    il diritto può essere fatto valere solo dal momento in cui la relativa pretesa è concretamente esigibile; per i conguagli il dies a quo decorre dalla determinazione delle voci da recuperare.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di prescrizione dei crediti periodici, ma la Corte ha ritenuto fondata la diversa ricostruzione del dies a quo per i conguagli regolatori.

  • art. 1339 c.c.

    le condizioni regolatorie richiamate dal contratto e dal regolamento del servizio si inseriscono automaticamente nel rapporto di utenza.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa di recupero retroattivo grava sul gestore del servizio.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato o altera petitum e causa petendi.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo come parametro del divieto di nuove domande/eccezioni in appello, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 142, comma 3, d.lgs. 152/2006

    richiamato nel quadro normativo sulla disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa.

  • art. 154 d.lgs. 152/2006

    la tariffa del servizio idrico integrato è il corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio di recupero dei costi.

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    il principio del recupero dei costi dei servizi idrici consente una politica dei prezzi orientata all'efficienza e può includere modalità tariffarie ulteriori rispetto al solo consumo.

  • art. 21, commi 13 e 19, d.l. 201/2011

    ha trasferito le funzioni di regolazione del settore all'autorità di regolazione poi competente.

  • art. 10 d.l. 70/2011

    ha disciplinato il metodo tariffario per il servizio idrico integrato e i compiti dell'autorità regolatoria.

  • art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012

    ha affidato all'autorità regolatoria la definizione delle componenti di costo ammissibili e dei criteri di tariffazione.

  • delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR

    ha approvato il metodo tariffario idrico e previsto la quantificazione/approvazione dei conguagli relativi a partite pregresse entro il 30 giugno 2014 da parte degli enti d'ambito.

  • delibera dell'Ente d'Ambito della Sardegna n. 18 del 26 giugno 2014

    ha quantificato e riconosciuto i conguagli relativi alle partite pregresse, autorizzandone la riscossione.

  • Regolamento del Servizio Idrico Integrato (par. B.16)

    richiamato per affermare che il sistema tariffario determinato dall'autorità d'ambito entra nel contratto di fornitura.

  • delibera 23-12-15655/2015/R/IDR

    ha definito l'utenza condominiale e l'utente finale, rilevando ai fini della quota fissa e dell'equiparazione delle utenze condominiali alle utenze finali.

Massime di principio

  • La domanda con cui l'utente contesta l'importo fatturato dal gestore di un servizio pubblico sulla base della tariffa applicata riguarda il rapporto individuale di utenza e appartiene, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia messa in discussione la legittimità dell'atto autoritativo in sé ma solo la sua applicazione al singolo rapporto.
  • Nel sistema dei servizi idrici, il principio di recupero integrale dei costi consente in astratto meccanismi di conguaglio regolatorio per costi non integralmente recuperati in precedenza; tuttavia il recupero retroattivo è legittimo solo se i costi siano effettivamente giustificati, imprevedibili, pertinenti e correlati al servizio reso, con esclusione del trasferimento agli utenti di errori gestionali o di previsione.
  • La prescrizione del diritto al recupero di un conguaglio non decorre prima che il credito sia concretamente esigibile; quando le voci da recuperare siano determinate solo con successivo provvedimento regolatorio, il dies a quo coincide con tale determinazione.
  • In tema di recupero retroattivo di costi regolatori, l'onere di provare i presupposti costitutivi della pretesa, compresa l'imprevedibilità e la pertinenza del costo rispetto al servizio, grava sul gestore che richiede il pagamento.
  • Le clausole e le prescrizioni regolatorie del servizio idrico, quando richiamate dal contratto e dal regolamento del servizio, si inseriscono automaticamente nel rapporto di utenza e possono incidere sulla determinazione della tariffa e delle componenti accessorie, come la quota fissa.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o altera i fatti costitutivi della domanda; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice si limita a qualificare diversamente il rapporto nei limiti della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniMoraInadempimentoSpese condominialiParti comuni
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContrattiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.