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Sentenza

Sentenza del 18/10/2025 n. 27810 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’accertamento IMU 2016 relativo all’area demaniale marittima e allo specchio d’acqua del porto turistico, sostenendo, con il primo motivo, che il Comune non potesse richiedere il pagamento durante il sequestro e la confisca e dovesse insinuare il credito nella procedura di prevenzione; con il secondo, che l’IMU fosse dovuta dai terzi ai quali erano stati ceduti diritti di utilizzo o proprietà superficiaria sui beni; con il terzo, che per le violazioni ripetute negli accertamenti ICI/IMU 2011-2016 dovesse applicarsi il cumulo giuridico delle sanzioni. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva respinto l’appello, compensando le spese.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo: il sequestro preventivo del patrimonio della società è stato disposto il 19 luglio 2016 e la pretesa riguarda il periodo gennaio-19 luglio 2016, anteriore alla misura; l’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 159/2011 sospende il pagamento dei tributi maturati durante la misura, ma non impedisce l’accertamento di crediti anteriori. La procedura di prevenzione non sottrae al giudice tributario la cognizione sulla legittimità dell’atto impositivo e il Comune non era tenuto a far accertare in quella sede la pretesa tributaria. Ha respinto anche il secondo motivo: per le aree demaniali il concessionario è soggetto passivo IMU; la cessione a terzi di posti barca o di diritti di utilizzo, nell’ambito della gestione del porto, non estingue la detenzione del concessionario né trasferisce automaticamente l’obbligo tributario. Ha accolto il terzo motivo: per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta si applica la continuazione attenuata prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, con un’unica sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    la sospensione non riguardi i crediti, anche tributari, anteriori al sequestro preventivo.

    La sospensione del pagamento riguarda i tributi maturati durante la vigenza del sequestro o della confisca, non i crediti tributari con presupposti anteriori. Per questi ultimi l’ente conserva il potere di accertamento e l’atto può essere contestato davanti al giudice tributario.

  • Artt. 57 e seguenti D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 57 ss. per l'accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all'adozione della misura di prevenzione

    La procedura di prevenzione disciplina l’accertamento e la soddisfazione dei crediti sul patrimonio sottoposto a misura, ma non sostituisce il giudizio tributario sulla validità e sulla misura della pretesa fiscale anteriore. L’ente deve prima disporre di un titolo idoneo e il contribuente può contestarlo davanti al giudice tributario.

  • Art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 321 cod. proc. pen.

    La ricorrente invocava queste disposizioni per estendere ai sequestri preventivi la disciplina antimafia sull’amministrazione dei beni e la tutela dei terzi. La Corte non ne ricava una regola decisiva autonoma per la controversia: il primo motivo è respinto perché l’accertamento riguarda un periodo anteriore alla misura e la procedura di prevenzione non assorbe la cognizione tributaria.

  • Art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

    In caso di concessione di area demaniale, il concessionario è soggetto passivo IMU. Le cessioni a terzi dell’utilizzo di singoli beni o posti barca, effettuate nell’ordinaria gestione del porto, non trasferiscono di per sé l’obbligo tributario.

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in forza della continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La reiterazione in più periodi d’imposta di violazioni della stessa indole consente di applicare la continuazione attenuata: le violazioni restano riferibili alle singole annualità, ma la sanzione è determinata unitariamente, aumentando quella base dalla metà al triplo.

  • Art. 3, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 18, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    con decorrenza dal primo gennaio 2001, la platea dei soggetti passivi dell'ICI è stata allargata con l'inserimento anche del concessionario di area demaniale che precedentemente non era soggetto di imposta.

    Per l’ICI dal 2001 il concessionario di area demaniale è soggetto passivo anche se la concessione non gli attribuisce un diritto reale. La Corte richiama questa disciplina e il relativo orientamento come antecedenti del regime IMU.

  • Art. 934 cod. civ.

    La Corte richiama la regola dell’accessione per spiegare che il concessionario che realizza fabbricati su area demaniale può acquisire sui manufatti una posizione assimilabile alla proprietà superficiaria, circostanza che può concorrere a fondare la soggettività passiva IMU.

  • Art. 952, primo e secondo comma, cod. civ.

    il concessionario acquista anche la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952, primo comma e secondo comma, cod. civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente.

    La concessione relativa a un fabbricato costruito o da costruire su area demaniale può attribuire al concessionario un diritto reale assimilabile alla superficie o alla proprietà superficiaria; ciò può costituire un ulteriore titolo di soggettività passiva, senza escludere la regola specifica prevista per il concessionario demaniale.

  • Art. 1, comma 743, terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

    La disciplina della nuova IMU ribadisce che, per le aree demaniali concesse, il soggetto passivo è il concessionario; la disposizione conferma la continuità della regola già prevista per l’IMU.

Massime di principio

  • Per stabilire se il pagamento di un tributo sia sospeso a causa di un sequestro o di una confisca, occorre individuare quando sono maturati i presupposti del credito, non soltanto quando l’ente ha notificato l’accertamento: la sospensione riguarda i crediti maturati durante la misura, non quelli anteriori.
  • La procedura di prevenzione per l’ammissione e la soddisfazione dei crediti non sostituisce il giudizio tributario sull’an e sul quantum della pretesa. L’ente impositore può emettere l’atto necessario a precostituire il titolo e il contribuente deve contestarlo davanti al giudice tributario.
  • Per l’IMU su un’area demaniale concessa, il concessionario resta in linea generale soggetto passivo anche se ha ceduto a terzi l’utilizzo di singoli spazi o posti barca nell’ambito della gestione del porto. La cessione d’uso non trasferisce automaticamente la posizione tributaria.
  • La qualificazione dei rapporti con i terzi va verificata in concreto: una sub-concessione autorizzata, funzionale alla gestione di un servizio pubblico e svolta sotto direzione e vigilanza, può avere conseguenze diverse dalla semplice assegnazione o cessione negoziale di singoli spazi per il godimento individuale.
  • Quando violazioni tributarie della stessa indole si ripetono in più annualità, l’autonomia delle obbligazioni annuali non esclude l’applicazione della continuazione attenuata: va valutata la determinazione di un’unica sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997.

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