Sentenza del 17/10/2025 n. 34072 - Corte di Cassazione
IVA - Occultamento fatture - Offesa lieve
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano del 12 novembre 2024, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Como del 16 ottobre 2023. Era stato condannato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, per l’occultamento di sei fatture di cui era obbligatoria la conservazione; la pena era di un anno di reclusione, con i benefici di legge. La Corte d’appello aveva inoltre riqualificato la contestazione relativa a 21 fatture nell’ipotesi dell’art. 3 dello stesso decreto e assolto A.A. perché non era stata superata la soglia di punibilità; era già stato assolto dall’accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti. I quattro motivi di ricorso denunciavano: contraddittorietà nel confermare la condanna residua dopo le assoluzioni; assenza di prova di distruzione o occultamento, essendovi soltanto mancata esibizione; mancanza del dolo specifico; contraddittorietà e illegittimità nell’esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., considerato che restavano soltanto sei fatture, alcune di importo esiguo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e fondato il quarto. Ha confermato che l’occultamento ex art. 10 può consistere nella volontaria mancata esibizione delle scritture agli organi verificatori, anche se questi riescono poi a reperirle aliunde; inoltre, condotte penalmente irrilevanti perché sotto soglia possono essere valorizzate come indizi del dolo specifico relativo ad altre condotte penalmente rilevanti. Ha però annullato la sentenza limitatamente alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., rinviando ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per una nuova valutazione. La particolare tenuità non può essere esclusa considerando condotte originariamente prive di rilevanza penale o il fatto che l’imputato abbia negato la propria responsabilità; occorre valutare la minima gravità dell’offesa riferita al fatto penalmente contestato. Nel resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice di rinvio non potrà dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata dopo l’annullamento parziale.
Norme richiamate
Art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
è condotta idonea ad integrare il reato, sotto il profilo dell'avvenuto occultamento della documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione, la semplice mancata volontaria ostensione di essa ai soggetti preposti alla esecuzione delle verifiche fiscali
L’occultamento può realizzarsi anche senza nascondimento materiale o distruzione: è sufficiente non esibire volontariamente la documentazione richiesta durante le verifiche. Il successivo reperimento della documentazione presso terzi o aliunde non esclude il reato, se la sua mancanza ha reso necessario ricorrere a fonti alternative e ha ostacolato l’attività di controllo.
Art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Nel caso concreto, la contestazione relativa a 21 fatture modificate è stata riqualificata ai sensi di questa disposizione; il mancato superamento della soglia di punibilità ha comportato il proscioglimento per tale parte. La decisione non formula un’interpretazione generale ulteriore della norma.
Art. 131-bis c.p.
dovendo, invece, ritenersi applicabile la fattispecie invocata dal ricorrente laddove l'offesa al bene interesse tutelato, pur astrattamente sussistente, sia tuttavia di minima gravità o, comunque, di cosi lieve entità da non giustificare, quanto al caso concreto, la risposta punitiva dello Stato
La causa di non punibilità presuppone un reato completo nei suoi elementi, ma consente di non punire l’offesa concreta di minima gravità. La sua valutazione va riferita al fatto penalmente rilevante: non può essere negata sulla base di condotte che erano ab origine prive di rilevanza penale, né per il solo fatto che l’imputato abbia negato la propria colpevolezza. La decisione sulla sua applicazione è stata rimessa al giudice di rinvio.
Art. 131-bis, comma 3, c.p.
deve far concludere che, a maggior ragione, non possa tenersi conto, al fine dianzi indicato, delle condotte che ab origine erano prive di rilevanza penale
Ai fini della valutazione del comportamento abituale ostativo alla particolare tenuità, se non rilevano determinati reati estinti secondo i criteri richiamati dalla sentenza, a maggior ragione non possono essere considerate condotte che non hanno mai avuto rilevanza penale.
Art. 460, comma 5, c.p.p.
La sentenza lo richiama, insieme alla giurisprudenza citata, per affermare che i reati estinti ai sensi di tale disposizione non vanno considerati ai fini del presupposto ostativo del comportamento abituale previsto dall’art. 131-bis, comma 3, c.p.
Principio nemo tenetur se detegere
dovendosi escludere che la mancata ammissione della propria colpevolezza possa essere elemento rilevante ai fini dianzi indicati, essendo l'eventuale opposta tesi in contrasto con il principio di civiltà giuridica secondo il quale nemo tenetur se detegere
Il fatto che l’imputato neghi la propria responsabilità non può essere usato per escludere la non punibilità per particolare tenuità.
Massime di principio
- Per il reato di occultamento di documenti contabili, la volontaria mancata esibizione durante una verifica può integrare l’occultamento anche senza prova di un nascondimento materiale; il reperimento successivo da altre fonti non elimina necessariamente il reato.
- La legge non prevede, per l’integrazione dell’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, un numero minimo di documenti occultati: anche un singolo documento può essere sufficiente, ferma la distinta valutazione della particolare tenuità.
- Condotte penalmente irrilevanti, ad esempio perché sotto soglia, possono essere considerate come elementi indiziari del dolo specifico di un diverso fatto penalmente rilevante; non possono però essere trattate come reati né utilizzate, di per sé, per escludere la particolare tenuità.
- La particolare tenuità richiede di distinguere l’esistenza di un’offesa penalmente rilevante dalla sua gravità: se l’offesa manca, può mancare un elemento del reato; se esiste ma è minima, può operare la causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p.
- La mancata ammissione della responsabilità non può essere valutata a sfavore dell’imputato ai fini dell’art. 131-bis c.p. Il mancato risarcimento o pagamento, inoltre, non può essere addebitato come dato decisivo quando il danno non risulta quantificato.
- Quando la motivazione menziona la particolare tenuità ma il dispositivo non la applica, il giudice deve valutare la decisione nel suo complesso; in questo caso la Cassazione ha annullato limitatamente al punto perché le ragioni addotte per escluderla erano giuridicamente errate.
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