Sentenza del 18/10/2025 n. 27809 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego del Comune di restituire 443,25 euro, parte dell’IMU pagata per il 2012 sull’immobile già concesso in comodato dalla madre A.A. a B.B. e poi assegnato a quest’ultima come abitazione familiare con decreto di omologazione della separazione del 2 novembre 2011. La Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva accolto l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera n. 475/2/2016, dichiarando non dovuto il rimborso. A.A. e B.B. avevano impugnato tale decisione in Cassazione con un unico motivo, ma la Corte non ne ha esaminato il merito.
La decisione
Dopo una transazione intervenuta il 10 settembre 2025, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso il 16 settembre 2025. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza decidere la fondatezza del diritto al rimborso o del motivo di ricorso. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo il diverso accordo intervenuto tra le parti. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, perché la rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all' art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, conseguente alla transazione tra le parti, comporta l’estinzione del giudizio quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
L’ulteriore contributo unificato si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non si estende al giudizio estinto per rinuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la rinuncia determina l’estinzione del giudizio, il giudice può dichiarare l’estinzione senza pronunciarsi sul merito delle contestazioni originarie. Una transazione sopravvenuta può costituire la ragione della rinuncia.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo che le parti abbiano raggiunto un diverso accordo.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non è dovuto per la sola rinuncia e conseguente estinzione: la misura opera nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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