Sentenza del 16/10/2025 n. 27592 - Corte di Cassazione
Accertamento - Rimanenze - Opere, servizi o forniture ultrannuali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per cassazione basato su violazione degli artt. 86, 88, 92 e 93 del D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2426 c.c.: si contestava la scorretta rilevazione contabile finalizzata a ridurre la base imponibile in occasione della cessione di ramo d'azienda. In particolare: (a) le rimanenze finali delle opere in corso erano state imputate nel conto economico senza tener conto degli stati di avanzamento (S.A.L.), sminuendo il valore delle opere; (b) era stata iscritta una consistente posta passiva nel conto "Infrastrutture c/conguagli di cessione" per azzerare il beneficio economico della cessione; (c) l'avviamento era stato neutralizzato in sede di cessione, mentre la cessionaria lo aveva rilevato come immobilizzazione e lo stava ammortando.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondate le censure. Ha dichiarato che le rimanenze relative a commesse ultrannuali devono essere valutate con il criterio della percentuale di completamento sulla base degli stati di avanzamento sottoscritti; ha ritenuto anomala e ingiustificata l'iscrizione della consistente passività connessa alla cessione e non adeguatamente documentata; ha altresì censurato la neutralizzazione dell'avviamento, che contribuisce alla formazione della plusvalenza. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per il riesame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 93
Le rimanenze relative a commesse ultrannuali devono essere valutate con il criterio della percentuale di completamento; alcune maggiorazioni di prezzo risultanti da legge o contratto (es. vendita materiali non impiegati, corrispettivi per servizi aggiuntivi, variazioni costi >10% ai sensi art. 1664 c.c.) sono tassabili già alla richiesta per la certezza della pretesa, mentre le "riserve di cantiere" e le richieste risarcitorie non lo sono per mancanza di certezza.
D.P.R. n. 917/1986, art. 86
Disciplina della determinazione delle plusvalenze e coerenza valutativa: la Corte ha richiamato il principio di coerenza contabile e fiscale nel calcolo della plusvalenza da cessione d'azienda.
D.P.R. n. 917/1986, art. 88
Sopravvenienze attive: non si configurano semplicemente per la rettifica di iscrizioni passive errate o fittizie; la rettifica va imputata all'esercizio in cui l'iscrizione originaria è stata effettuata, salvo evento obiettivo di estinzione.
Codice civile, art. 1664
Rilevanza delle variazioni di costo dei materiali e della manodopera quando incidono per almeno il 10% del prezzo complessivo: tali variazioni possono costituire maggiorazioni di prezzo certe e tassabili alla richiesta.
Codice civile, art. 2426, n. 11
Criteri di valutazione e rappresentazione veritiera del bilancio: la Corte richiama la necessità della "fotografia" contabile e del ricorso ad aggiustamenti giustificati per una corretta rappresentazione della realtà economica.
Principio contabile OIC n. 23
Richiamato come parametro di corretta contabilizzazione delle commesse a lungo termine e della percentuale di completamento, integrando la lettura fiscale degli artt. 92-93 TUIR.
Massime di principio
- Per commesse ultrannuali le rimanenze/opere in corso devono essere valutate col criterio della percentuale di completamento basata su stati di avanzamento (S.A.L.) sottoscritti: non è corretta la rilevazione che sposti valore dall'attivo al conto economico per ridurre la base imponibile.
- Le maggiorazioni di prezzo certe, derivanti da legge o contratto (es. vendita materiali non impiegati, servizi aggiuntivi, variazioni costi oltre il 10% ai sensi dell'art. 1664 c.c.), sono tassabili già al momento della richiesta, in quanto costituiscono pretese certe.
- Le "riserve di cantiere", le varianti proposte in corso d'opera e le istanze risarcitorie non soddisfano il requisito di certezza alla data di iscrizione e quindi non sono normalmente tassabili nell'anno della loro richiesta.
- Non è consentito creare o iscrivere passività anomale o non documentate per neutralizzare plusvalenze: le poste di bilancio devono avere giustificazione analitica e sintetica e rispettare il principio di coerenza contabile e fiscale.
- La neutralizzazione dell'avviamento in capo al cedente non è ammissibile quando il corrispettivo pagato dal cessionario include avviamento: tale valore concorre alla formazione della plusvalenza imponibile.
- Le rettifiche contabili riconducibili ad errori o iscrizioni fittizie devono essere trattate nell'esercizio in cui detti errori sono stati fatti e non automaticamente come sopravvenienze attive in un esercizio successivo senza evento estintivo certo.
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