Sentenza del 20/10/2025 n. 34191 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Reati tributari - Dolo specifico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’11 marzo 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 3 maggio 2024 per il reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Ha lamentato: 1) la violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio, perché il teste dell’accusa avrebbe fatto riferimento a documenti fiscali non prodotti o acquisiti; 2) l’insufficienza della motivazione sul dolo, sostenendo di essere un prestanome inconsapevole, mentre le dichiarazioni erano predisposte dal commercialista; 3) l’erronea quantificazione della confisca e l’omessa valutazione della sua proporzionalità, anche in ragione del ruolo marginale attribuitogli.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi. Sulla documentazione, ha rilevato che gli atti erano stati «tiapizzati», accessibili alla difesa e utilizzabili dal giudice; inoltre, la difesa non aveva chiarito di aver chiesto in primo grado la produzione o l’accesso agli atti né aveva eccepito tempestivamente la nullità, sicché la doglianza era tardiva e, per il resto, generica o attinente al merito. Sul dolo, ha ritenuto non illogica la valutazione conforme dei giudici di merito: il rapporto fiduciario con il dominus F., la consapevolezza che questi evitasse di apparire come amministratore per i rischi connessi, l’accettazione della carica e le funzioni operative svolte da A. consentivano di escludere che fosse un prestanome del tutto inconsapevole e di ravvisare il dolo specifico anche nella forma eventuale. Ha invece accolto la censura sulla confisca: la Corte d’Appello non aveva svolto un autonomo esame degli elementi utilizzati per quantificare il profitto né motivato sulla proporzionalità dell’ablazione, nonostante il ruolo di effettivo dominus attribuito a F. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla quantificazione dell’importo della confisca, con rinvio a un’altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo.
Norme richiamate
Art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto applicabile tale indirizzo interpretativo sulla scorta di plurime convergenti indicazioni: il risalente rapporto fiduciario che legava il ricorrente al F.; la conseguente accettazione della carica amministrativa nella piena consapevolezza del fatto che il F. corresse "rischi" nel comparire ufficialmente come amministratore della società;
La norma configura il reato di dichiarazione infedele contestato ad A. La responsabilità è stata confermata sulla base della consapevolezza e delle circostanze concrete che, secondo i giudici di merito, dimostravano l’adesione alla condotta dichiarativa e alla finalità evasiva.
Art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva
La Corte richiama il principio sul dolo specifico del reato previsto dall’art. 2 e lo ritiene applicabile anche alla dichiarazione infedele in esame: la finalità evasiva può sussistere anche quando l’agente accetta il rischio che la dichiarazione comporti l’evasione delle imposte.
Art. 182, comma 2, codice di procedura penale
Se è vero che il mancato accoglimento di tali richieste avrebbe certamente dato luogo alla lesione dei diritti di difesa denunciata in questa sede, altrettanto vero è che il difensore avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., immediatamente e formalmente eccepire la nullità in questione, avendovi assistito.
La nullità connessa alla dedotta lesione difensiva doveva essere eccepita immediatamente e formalmente dalla parte presente. In mancanza, la doglianza proposta solo in appello è tardiva.
Art. 64, commi 3 e 4, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
gli atti processuali contenuti nel sistema ministeriale Tiap (Trattamento informatico atti processuali), comunicati ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. e visualizzabili con modalità regolamentate da protocolli d'intesa stipulati tra uffici giudiziari e organismi rappresentativi dell'avvocatura, sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, posto che al ricorrere di dette condizioni essi fanno parte del corredo processuale e s'intendono conosciuti dalle parti
Gli atti presenti nel sistema Tiap, se comunicati e resi visualizzabili secondo le modalità previste, appartengono al compendio processuale, sono utilizzabili dal giudice e si presumono conosciuti dalle parti; la difesa può accedervi ed estrarne copia.
Massime di principio
- Per i reati tributari con dolo specifico, la finalità evasiva può coesistere con il dolo eventuale: non è sempre necessario dimostrare che l’evasione fosse lo scopo esclusivo o direttamente voluto, se l’agente ha accettato il rischio che la dichiarazione producesse tale effetto.
- La qualifica di amministratore di diritto non comporta automaticamente responsabilità, ma l’inconsapevolezza del prestanome va valutata rispetto a tutti gli indizi concreti: conoscenza delle irregolarità o dei rischi, ruolo effettivo nell’impresa, rapporti con il dominus e funzioni svolte.
- Gli atti accessibili nel sistema Tiap, se comunicati secondo le regole applicabili e consultabili dalla difesa, possono essere utilizzati dal giudice anche senza una distinta produzione cartacea; la difesa deve attivarsi per consultarli e chiedere tempestivamente gli interventi necessari.
- Se una parte ritiene che la mancata disponibilità o acquisizione di documenti leda il diritto di difesa, deve sollevare la questione nel grado in cui si verifica, chiedere gli atti o il tempo necessario per esaminarli e, se del caso, eccepire subito la nullità: una contestazione formulata solo successivamente può essere tardiva.
- La confisca richiede una motivazione adeguata sulla quantificazione del profitto e, quando la questione è stata contestata, sulla proporzionalità dell’intervento. Il giudice non può limitarsi a richiamare gli atti dell’accertamento tributario senza valutarne autonomamente i dati e le obiezioni difensive.
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