Cassazione Civile, Ordinanza n. 03432/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia origina da un verbale elevato dalla polizia locale per sosta di un microcar 40 in uno spazio riservato ai cicli e motocicli, in violazione degli artt. 7, commi 1 e 14, c.d.s. La società opponente sosteneva che il veicolo, essendo un quadriciclo leggero, dovesse essere assimilato ai ciclomotori ai sensi dell’art. 52 c.d.s. e quindi potesse sostare negli stalli destinati ai veicoli a due ruote. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e dell’appello, la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omessa valutazione di sentenze di merito passate in giudicato e delle regole sull’onere della prova e valutazione delle prove; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 7 c.d.s. per avere il Tribunale fondato la violazione sulla difformità dalla segnaletica orizzontale anziché sulla tipologia del veicolo; (3) violazione delle norme sulla determinazione della sanzione, per avere il giudice rideterminato d’ufficio la sanzione senza adeguata considerazione degli elementi obiettivi e soggettivi; (4) violazione delle norme sulle spese, per liquidazione in appello superiore ai parametri del D.M. n. 55/2014 in rapporto all’esiguo valore della causa; (5) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per l’illegittima condanna per responsabilità aggravata, ritenuta in assenza di dolo o colpa grave e di una reale pretestuosità dell’azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo legittima la sanzione per sosta del microcar in spazio riservato ai soli veicoli a due ruote e corretta la determinazione della sanzione amministrativa entro i limiti edittali. Ha invece accolto il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese del grado di appello e rideterminando tali spese in euro 370,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri professionali vigenti. Ha accolto anche il quinto motivo, escludendo i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché la lite non era manifestamente infondata o pretestuosa e la questione giuridica non risultava coperta da giurisprudenza consolidata. La causa è stata decisa nel merito senza rinvio sui capi accolti; le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
norma che disciplina l’opposizione al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada
fondano il divieto di sosta e la relativa violazione contestata
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assimilazione del quadriciclo leggero ai ciclomotori, ma ritenuto inapplicabile al microcar oggetto di causa
art. 53, comma 1, lett. h), c.d.s.
serve a qualificare il microcar come quadriciclo a motore, distinto dai ciclomotori a due ruote
richiamato dal Tribunale in senso rafforzativo, per valorizzare il rispetto della segnaletica di stallo riservato ai veicoli a due ruote
art. 351, comma 2, reg. c.d.s.
impone ai conducenti di sistemare il veicolo nello spazio destinato senza invadere gli spazi contigui
richiamato come parametro per la censura sull’omessa valutazione di fatti e prove
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al mancato esame di sentenze prodotte
dedotto per omesso esame di un fatto storico decisivo
invocato per lamentare extrapetizione o mutamento del thema decidendum
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
vizi denunciati per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 7, comma 11, d. lgs. n. 150/2011
impone al giudice di determinare la sanzione amministrativa tra minimo e massimo edittale
richiamato per i criteri di commisurazione della sanzione amministrativa
richiamato in tema di determinazione della sanzione pecuniaria
norma sulla soccombenza e sulle spese processuali
utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite
richiede, per la condanna equitativa aggravata, la sussistenza di mala fede o colpa grave e un uso processuale pretestuoso o manifestamente infondato
consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato con riferimento alla forma della decisione del Tribunale e all’attività svolta in appello
Massime di principio
- Un veicolo qualificato come quadriciclo a motore non può essere assimilato automaticamente ai ciclomotori ai fini della sosta negli stalli riservati ai soli veicoli a due ruote, quando la disciplina della circolazione e la carta di circolazione lo collocano in una categoria diversa.
- Se la sosta avviene in uno spazio delimitato per una specifica categoria di veicoli, la violazione sussiste anche quando il mezzo occupa uno stallo dimensionato per veicoli più piccoli e non conforme alla destinazione dello spazio.
- Nell’opposizione a sanzione amministrativa stradale, la determinazione giudiziale dell’importo entro minimo e massimo edittale non richiede una motivazione analitica specifica se il giudice esercita un potere legale e si mantiene nei limiti normativi.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede non solo la soccombenza, ma anche un profilo oggettivo e soggettivo di pretestuosità o di grave violazione della diligenza processuale; non basta la mera infondatezza della tesi difensiva.
- La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri professionali applicabili al valore della causa e alle attività effettivamente svolte nel grado di giudizio; una liquidazione eccedente e non motivata è censurabile in cassazione.
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