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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17080/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Una Commissione tributaria regionale aveva confermato l’accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale, della domanda di rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, proposta dagli eredi di una contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017, sostenendo che la riduzione dei rimborsi entro i limiti della spesa autorizzata dovesse applicarsi anche al giudizio in corso; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente, in riferimento all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c. e all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR escluso l’applicabilità della normativa sopravvenuta al giudizio pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché lo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 non incide sull’an e sul quantum del diritto al rimborso, ma disciplina solo le modalità di attuazione del rimborso nei limiti delle risorse stanziate; perciò la questione non appartiene al giudizio di cognizione ma, eventualmente, alla fase esecutiva o di ottemperanza. Ha respinto anche il secondo motivo perché la motivazione della CTR esisteva ed era logicamente comprensibile: le due argomentazioni addotte convergeva no nel medesimo esito, senza contrasto irriducibile o motivazione apparente. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    richiamato come base del beneficio relativo ai contribuenti colpiti dal sisma siciliano; la CTR lo aveva esteso anche a chi aveva già versato integralmente le imposte, ma la Cassazione non affronta nel merito questa statuizione perché il ricorso era centrato sullo ius superveniens.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla CTR per ritenere tempestiva l’istanza di rimborso proposta entro due anni dalla data ritenuta rilevante.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    come modificato, disciplina l’esecuzione dei rimborsi entro i limiti della spesa autorizzata; la Corte lo qualifica come norma che incide sulla fase attuativa, non sul diritto sostanziale al rimborso.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017

    è uno ius superveniens che specifica che i rimborsi sono eseguiti con riduzione percentuale entro i limiti delle risorse stanziate; secondo la Corte non incide sul giudizio di cognizione ma solo sulla fase esecutiva/ottemperanza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo come parametro della censura di motivazione; la Corte esclude il vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte afferma che nel caso concreto la motivazione della CTR era esistente e comprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale parametro dei motivi per violazione di legge dedotti dall’Agenzia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

  • artt. 24 e 3 Cost.

    la Corte esclude che la norma sopravvenuta incida sul diritto di difesa o violi il principio di uguaglianza, poiché non modifica il diritto sostanziale al rimborso.

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte rileva che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute che disciplinano limiti di spesa, riduzioni percentuali o modalità di erogazione di un rimborso già riconosciuto incidono, di regola, sulla fase attuativa del credito e non sull’accertamento del diritto sostanziale, che resta devoluto al giudizio di cognizione.
  • Quando una disposizione interviene solo sulla modalità di esecuzione del rimborso, le relative questioni devono essere fatte valere nella fase di ottemperanza o comunque esecutiva, non nel giudizio volto ad accertare l’esistenza del diritto.
  • La motivazione è apparente o mancante solo quando sia del tutto assente, oppure talmente incoerente da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente la mera sinteticità o la presenza di argomentazioni convergenti ma diverse.
  • La denuncia di contraddittorietà della motivazione non è fondata se le argomentazioni del giudice di merito, pur plurime, conducono tutte al medesimo esito decisionale e non presentano un contrasto irriducibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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