Cassazione Civile, Ordinanza n. 23967/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento dei compensi per trasporti elisanitari fuori regione eseguiti tra gennaio 2008 e luglio 2009. La società sosteneva che tali prestazioni dovessero essere remunerate secondo la tariffa prevista dalla convenzione di servizio stipulata nel 1999, richiamata anche dagli atti successivi, e che continuassero a valere la distinzione tra interventi primari e secondari, con conseguente applicazione della tariffa più elevata prevista per i servizi secondari. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della società. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che, essendo scaduta la convenzione nel 2007, la prosecuzione del servizio fosse regolata dalle condizioni economiche della lettera di invito alla procedura negoziata e del successivo contratto del 30 dicembre 2008, senza distinzione remunerativa tra servizi primari e secondari. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sette motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita mancanza di specificità dell'appello dell'amministrazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su una ratio nuova e non devoluta; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c. per decisione su questione nuova senza contraddittorio; 4) violazione dell'art. 167 c.p.c. per autonoma interpretazione delle clausole contrattuali in contrasto con quella pacifica e con la mancata contestazione della distinzione tra servizi; 5) violazione dell'art. 1362 c.c. per interpretazione contraria alla volontà delle parti; 6) violazione dell'art. 1363 c.c. per interpretazione atomistica delle clausole; 7) violazione dei principi sull'assorbimento dei motivi, perché la corte d'appello, dichiarando assorbiti i motivi incidentali, non avrebbe dovuto farlo se avesse dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata o inammissibile la doglianza sulla specificità dell'appello, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato il motivo di gravame dell'amministrazione relativo alla non applicabilità, per il periodo in contestazione, del contratto originario del 1999. Ha inoltre affermato che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello può confermare la decisione con argomentazioni diverse, purché resti entro petitum e causa petendi. Le censure ex artt. 101 e 167 c.p.c. sono state dichiarate inammissibili o comunque infondate perché la corte d'appello non aveva introdotto una questione nuova, ma aveva deciso sulla base degli stessi elementi già in causa, traendone una diversa conclusione interpretativa. Anche i motivi ex artt. 1362 e 1363 c.c. sono stati dichiarati inammissibili per genericità, non avendo la ricorrente indicato specificamente il canone ermeneutico violato e il modo della violazione. Il settimo motivo è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello è specifico se censura effettivamente la ratio della decisione di primo grado; non è inammissibile quando investe la questione decisiva posta a base della sentenza impugnata.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d'appello conferma o riforma la decisione sulla base di ragioni diverse, ma restando entro il petitum e la causa petendi.
Non ricorre violazione del contraddittorio se la questione decisa era già compresa nel tema del contendere e non costituisce un thema decidendum del tutto nuovo.
La censura è inammissibile se mira a contestare una diversa interpretazione del contratto senza dimostrare una effettiva violazione del regime delle preclusioni o del contraddittorio.
In cassazione la denuncia di errore ermeneutico richiede la puntuale indicazione del canone interpretativo asseritamente violato e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.
La censura per interpretazione atomistica delle clausole è inammissibile se formulata in modo generico e non correlata specificamente alla regola di interpretazione sistematica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non viola l'art. 112 c.p.c. se decide la causa con una motivazione diversa da quella del primo giudice, purché non alteri il petitum e la causa petendi e utilizzi elementi di fatto già acquisiti al processo.
- La censura di genericità dell'appello richiede che la parte ricorrente dimostri che il motivo di gravame non abbia aggredito la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo investe la questione decisiva, l'appello è specifico.
- La deduzione di una questione nuova ex art. 101 c.p.c. è infondata quando la questione era già insita nel tema del contendere e la decisione si fonda sugli stessi documenti o fatti già discussi in giudizio.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali deve indicare in modo preciso quale canone sia stato violato e in che punto la motivazione se ne discosti; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- L'assorbimento dei motivi presuppone l'accoglimento del motivo che lo determina; se il ricorso principale è respinto, resta ferma la declaratoria di assorbimento resa dal giudice di merito.
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