Cassazione Civile, Ordinanza n. 11835/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un atto di "presa in carico" e, in via presupposta, due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2015, deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la mancata consegna del processo verbale e del PVC, il mancato rispetto del termine dilatorio e la tardività della notifica degli accertamenti. La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo non più censurabili in quella sede i vizi degli avvisi presupposti. In appello, la Corte tributaria di secondo grado aveva invece accolto il gravame, affermando la nullità della notificazione degli avvisi e anche l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c., perché la CTR avrebbe accolto censure sulla nullità della notifica degli avvisi formulate per la prima volta in appello; 2) violazione dell’art. 43 d.p.r. 600/1973, dell’art. 157, comma 1, d.l. 34/2020 e dell’art. 67 d.l. 18/2020, perché la notifica del 19/6/2021 era stata ritenuta illegittima nonostante il periodo normativamente consentito; 3) violazione degli artt. 14 e 23 d.lgs. 546/1992, dell’art. 39 d.lgs. 112/1999 e dell’art. 105 c.p.c., per avere reputato inammissibile l’intervento volontario dell’ente impositore, che invece sarebbe ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento era stata rilevata in appello sulla base di una questione non proposta in primo grado; ha accolto il secondo motivo stabilendo che la notifica del 19/6/2021 ricadeva nel periodo in cui la legge consentiva l’emissione e notificazione degli atti accertativi sospesi durante l’emergenza Covid; ha accolto il terzo motivo affermando l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario, quale parte del rapporto tributario controverso. In conseguenza dell’accoglimento, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente avverso l’atto di presa in carico, sul presupposto della regolarità della notifica degli avvisi presupposti. Ha inoltre condannato la contribuente alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che in appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove nel processo tributario.
Richiamato, in combinazione con l’art. 53 d.lgs. 546/1992, per escludere la proponibilità in appello di censure nuove sui vizi della notificazione degli avvisi di accertamento.
Richiamato come norma generale sulle preclusioni alle domande/eccezioni nuove in appello, applicata in via di coordinamento al processo tributario.
Richiamata con riferimento alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta, rispetto alla quale la CTR aveva ritenuto nullo l’atto notificato.
Richiamato nel motivo dell’Agenzia come norma sui termini di accertamento, in relazione alla tempestività della notifica.
art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020
"gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzione, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (…) scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022"
La Corte ha ritenuto che tale disposizione consentisse la notifica dell’avviso nel periodo 1 marzo 2021 - 28 febbraio 2022, sicché quella del 19 giugno 2021 era legittima.
Richiamato quale norma sulla sospensione dei termini durante l’emergenza Covid, considerata dalla disciplina speciale di cui all’art. 157 d.l. 34/2020.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Interpretato nel senso che nel giudizio tributario possono intervenire volontariamente non solo i destinatari dell’atto impugnato, ma anche le parti del rapporto tributario controverso, quindi anche l’ente impositore.
Richiamato insieme all’art. 14 per sostenere l’ammissibilità dell’intervento dell’ente impositore nel giudizio tributario.
Letto nel senso che la chiamata dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione è una litis denuntiatio volta a consentire l’eventuale intervento volontario dell’ente, non una chiamata soggetta ad autorizzazione giudiziale.
Richiamato in via residuale, per l’ammissibilità dell’intervento del terzo nel processo tributario, ove compatibile.
Implicitamente applicato per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario non possono essere accolte in appello doglianze nuove concernenti vizi della notificazione dell’atto impositivo se la relativa questione non risulta proposta in primo grado, operando le preclusioni di cui agli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992 in coordinamento con l’art. 345 c.p.c.
- La notifica degli atti di accertamento effettuata nel periodo espressamente previsto dalla disciplina emergenziale Covid-19 deve considerarsi legittima quando rientra nella finestra temporale autorizzata dalla legge speciale.
- Nel giudizio tributario è ammissibile l’intervento volontario dell’ente impositore, in quanto parte del rapporto tributario controverso, anche quando il processo sia promosso contro il concessionario della riscossione.
- La chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione ha funzione di litis denuntiatio e serve a rendere l’ente edotto della lite, così da consentirgli l’eventuale intervento volontario e la difesa della propria pretesa tributaria.
- Quando, accolto il ricorso per cassazione, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa sia matura per la decisione, la Corte può cassare e decidere nel merito dichiarando inammissibile l’originario ricorso introduttivo.
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