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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13597/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di tre carichi iscritti a ruolo/cartelle o avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali e assicurativi, rispetto ai quali il contribuente aveva eccepito la prescrizione. In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto validamente notificata una intimazione di pagamento dell’8.1.2018 relativa a due dei carichi, escludendo così la prescrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione (artt. 140 e 143 c.p.c., art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, art. 2700 c.c.), sostenendo che la notifica dell’8.1.2018 fosse nulla o inesistente perché l’ufficiale notificatore non avrebbe dato adeguata prova dell’irreperibilità, mancherebbe la visura, il certificato storico indicherebbe un diverso indirizzo di residenza, e sarebbe stata comunque necessaria una raccomandata informativa; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., assumendo che, se la notifica dell’8.1.2018 fosse invalida, la prescrizione del credito relativo a uno degli avvisi sarebbe maturata prima della successiva intimazione del 22.10.2019.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito; ha poi reputato infondate le doglianze sulla validità della notifica, chiarendo che l’attestazione del messo notificatore circa il fatto di non aver trovato il destinatario all’indirizzo fa piena prova fino a querela di falso quanto al contenuto estrinseco dell’atto e che, nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 mediante invio diretto della raccomandata, non occorre una successiva raccomandata informativa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, anche a prescindere dalla notifica dell’8.1.2018, la prescrizione era stata comunque interrotta dalla successiva notifica del 22.10.2019. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dell’INPS, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché la notificazione era stata ricondotta alla disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione nella fattispecie.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La notifica della cartella/atto della riscossione eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento è valida senza necessità di ulteriore raccomandata informativa; trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario.

  • art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel ricorso come norma sulla notificazione, ma non ritenuto fondante l’accoglimento delle doglianze.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla parte ricorrente in combinazione con l’art. 140 c.p.c.; la Corte ha escluso che imponesse una raccomandata informativa nella notificazione esaminata.

  • art. 2700 c.c.

    L’attestazione del pubblico ufficiale sul mancato reperimento del destinatario è coperta da fede privilegiata quanto al contenuto estrinseco dell’atto e può essere contestata solo con querela di falso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure di omesso esame sono state dichiarate inammissibili perché le decisioni di primo e secondo grado erano conformi sui punti rilevanti.

  • art. 2943 c.c.

    La notificazione di un atto idoneo interrompe la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    L’interruzione della prescrizione produce effetto impeditivo della maturazione del termine estintivo, con rinnovo dell’effetto interruttivo a fronte della successiva notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione delle cartelle o degli atti della riscossione eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 mediante raccomandata diretta con avviso di ricevimento, non è necessario un ulteriore avviso informativo al destinatario; la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, non quella della notificazione ex l. 890/1982.
  • L’attestazione del messo notificatore circa il fatto di non aver reperito il destinatario all’indirizzo costituisce un elemento dell’atto pubblico assistito da fede privilegiata quanto al suo contenuto estrinseco; per contestarla non basta una diversa lettura documentale, ma occorre la querela di falso.
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • La prescrizione del credito è validamente interrotta dalla notificazione di atti idonei; se vi è un successivo atto interruttivo tempestivo, il termine non matura anche quando si contesti l’efficacia del precedente atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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