Cassazione Civile, Ordinanza n. 13597/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di tre carichi iscritti a ruolo/cartelle o avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali e assicurativi, rispetto ai quali il contribuente aveva eccepito la prescrizione. In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto validamente notificata una intimazione di pagamento dell’8.1.2018 relativa a due dei carichi, escludendo così la prescrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione (artt. 140 e 143 c.p.c., art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, art. 2700 c.c.), sostenendo che la notifica dell’8.1.2018 fosse nulla o inesistente perché l’ufficiale notificatore non avrebbe dato adeguata prova dell’irreperibilità, mancherebbe la visura, il certificato storico indicherebbe un diverso indirizzo di residenza, e sarebbe stata comunque necessaria una raccomandata informativa; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., assumendo che, se la notifica dell’8.1.2018 fosse invalida, la prescrizione del credito relativo a uno degli avvisi sarebbe maturata prima della successiva intimazione del 22.10.2019.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito; ha poi reputato infondate le doglianze sulla validità della notifica, chiarendo che l’attestazione del messo notificatore circa il fatto di non aver trovato il destinatario all’indirizzo fa piena prova fino a querela di falso quanto al contenuto estrinseco dell’atto e che, nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 mediante invio diretto della raccomandata, non occorre una successiva raccomandata informativa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, anche a prescindere dalla notifica dell’8.1.2018, la prescrizione era stata comunque interrotta dalla successiva notifica del 22.10.2019. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dell’INPS, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché la notificazione era stata ricondotta alla disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione nella fattispecie.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella/atto della riscossione eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento è valida senza necessità di ulteriore raccomandata informativa; trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario.
art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel ricorso come norma sulla notificazione, ma non ritenuto fondante l’accoglimento delle doglianze.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla parte ricorrente in combinazione con l’art. 140 c.p.c.; la Corte ha escluso che imponesse una raccomandata informativa nella notificazione esaminata.
L’attestazione del pubblico ufficiale sul mancato reperimento del destinatario è coperta da fede privilegiata quanto al contenuto estrinseco dell’atto e può essere contestata solo con querela di falso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure di omesso esame sono state dichiarate inammissibili perché le decisioni di primo e secondo grado erano conformi sui punti rilevanti.
La notificazione di un atto idoneo interrompe la prescrizione.
L’interruzione della prescrizione produce effetto impeditivo della maturazione del termine estintivo, con rinnovo dell’effetto interruttivo a fronte della successiva notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione delle cartelle o degli atti della riscossione eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 mediante raccomandata diretta con avviso di ricevimento, non è necessario un ulteriore avviso informativo al destinatario; la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, non quella della notificazione ex l. 890/1982.
- L’attestazione del messo notificatore circa il fatto di non aver reperito il destinatario all’indirizzo costituisce un elemento dell’atto pubblico assistito da fede privilegiata quanto al suo contenuto estrinseco; per contestarla non basta una diversa lettura documentale, ma occorre la querela di falso.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- La prescrizione del credito è validamente interrotta dalla notificazione di atti idonei; se vi è un successivo atto interruttivo tempestivo, il termine non matura anche quando si contesti l’efficacia del precedente atto notificato.
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