Cassazione Civile, Ordinanza n. 13450/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso del contribuente avverso un'intimazione di pagamento collegata a cartelle per contributi previdenziali INPS e premi assicurativi INAIL. Il giudice di appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle relative ai premi INAIL e, per il resto, aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo regolarmente notificate le cartelle e gli atti successivi e, conseguentemente, non maturata la prescrizione quinquennale dei crediti. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sulla notifica sostenendo che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, fosse comunque necessario l'avviso al destinatario; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cio e8 l'asserita irriferibilit e0 della formula di relata richiamante l'avviso al contribuente; (3) nullit e0 della sentenza per motivazione inesistente o contraddittoria sulla dedotta nullit e0 delle notifiche; (4) violazione della disciplina della prescrizione dei contributi, sostenendo che la pretesa fosse gi e0 prescritta prima della notifica delle cartelle; (5) omesso esame e (6) violazione delle norme sulla notifica, in relazione alle intimazioni del 12 settembre 2012, che sarebbero state consegnate in luogo diverso dalla residenza anagrafica e a un figlio convivente in un diverso civico.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, per le notifiche effettuate tra il 2001 e il 2004, non fosse applicabile la successiva previsione introdotta nel 2006 che impone l'avviso al destinatario anche in caso di consegna a un familiare; ha inoltre confermato che, per le notifiche a persona di famiglia ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non era necessario l'ulteriore avviso previsto dal comma 4. Quanto alle notifiche del 2012, ha dichiarato inammissibili le censure perch e9 volte a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, coperti dalla doppia conforme, e comunque infondate perch e9 la relata di notifica fa fede privilegiata, essendo contestabile solo con querela di falso. Sul tema della prescrizione, ha ribadito che la mancata opposizione alla cartella nel termine di legge rende intangibile la pretesa contributiva, con la conseguenza che pu f2 essere eccepita solo la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella non impugnata. Il ricorrente e8 stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate-riscossione ed e8 stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Per le notifiche degli atti tributari si applica la disciplina codicistica; la successiva previsione dell'avviso al destinatario anche in caso di consegna a familiare, introdotta nel 2006, non si applica alle notifiche eseguite prima della sua entrata in vigore.
La consegna a persona di famiglia presso residenza, dimora o domicilio e8 valida senza ulteriore avviso al destinatario; l'avviso raccomandato e8 richiesto per la consegna al portiere o al vicino.
termine di quaranta giorni
La mancata opposizione alla cartella nel termine comporta la definitivit e0 della pretesa in essa contenuta.
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
La prescrizione dei contributi non pu f2 essere utilmente eccepita per il periodo anteriore alla notifica della cartella non impugnata, perch e9 la notifica interrompe il termine e la cartella non opposta rende intangibile il credito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame non possono tradursi nella rivalutazione del fatto; il vizio motivazionale e8 inoltre precluso in caso di doppia conforme.
La relata di notifica, come atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle attestazioni del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni ricevute in sua presenza.
Le risultanze della relata trovano riscontro nella relazione prevista dalla norma e contribuiscono alla fede privilegiata dell'atto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle notifiche degli atti tributari eseguite anteriormente alla modifica normativa del 2006, la consegna del plico a un familiare convivente presso residenza, dimora o domicilio del destinatario non richiede l'invio dell'avviso di avvenuta consegna al destinatario stesso, salvo che la legge applicabile lo preveda espressamente.
- La qualit e0 di persona di famiglia o di soggetto addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, quando attestata nella relata di notifica dal pubblico ufficiale, si presume fino a prova contraria; per superare tale presunzione occorre una specifica contestazione probatoria, mentre le attestazioni del pubblico ufficiale sono assistite da fede privilegiata e si contestano, se del caso, con querela di falso.
- Se una cartella di pagamento regolarmente notificata non viene opposta nel termine di legge, la pretesa contributiva in essa contenuta si consolida e non e8 pi f9 contestabile nei suoi vizi originari; il debitore pu f2 far valere solo l'eventuale prescrizione maturata dopo la notifica della cartella ormai definitiva.
- L'impugnazione di un'intimazione di pagamento basata su una cartella non opposta non pu f2 essere utilizzata per rimettere in discussione vizi della cartella presupposta, salvo che si deducano vizi propri dell'intimazione.
- In sede di legittimit e0, le doglianze formalmente incardinate nei vizi di cui all'art. 360 c.p.c. non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti gi e0 accertati dai giudici di merito; in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale e8 ulteriormente precluso.
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