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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13449/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente, in possesso di laurea specialistica e di 24 CFU in discipline antropo-psicopedagogiche e metodologie didattiche, volta a ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Ascoli Piceno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU fosse equiparabile all'abilitazione all'insegnamento, sulla base dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017 e dell'art. 44 del d.l. 36/2022. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.lgs. 59/2017, della l. 124/1999, del d.m. 240/2010 e del d.m. 384/2017, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento docente con i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto. Il ricorrente ha sostenuto che il legislatore ha sempre distinto il titolo di studio dal titolo abilitante e che i 24 CFU, pur rilevanti per partecipare a determinati concorsi, non equivalgono all'abilitazione né consentono l'iscrizione in seconda fascia. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria della docente. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono essere inseriti solo gli aspiranti in possesso di abilitazione specifica o di titolo equiparato in senso proprio, non essendo sufficiente il mero possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi, in ragione della complessità e novità della questione e dei precedenti difformi di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 5 d.lgs. n. 59 del 2017

    Nel testo applicabile ratione temporis, il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU costituisce solo titolo per partecipare al concorso; l'abilitazione si consegue con il superamento delle prove concorsuali.

  • art. 44 d.l. n. 36 del 2022

    Richiamato dalla Corte d'appello come base dell'equiparazione, ma ritenuto non decisivo per attribuire ai 24 CFU valore di abilitazione ai fini delle graduatorie di istituto.

  • art. 4 l. n. 124 del 1999

    Norma di base per la disciplina delle graduatorie di istituto e delle relative fonti regolamentari attuative.

  • d.m. n. 131 del 2007

    Per la seconda fascia delle graduatorie di istituto richiede docenti non inclusi nelle graduatorie a esaurimento ma in possesso di specifica abilitazione o titolo equiparato in senso proprio.

  • d.m. n. 201 del 2000

    Richiamato come fonte regolamentare che attua il principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione docente.

  • d.m. n. 240 del 2010

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • d.m. n. 384 del 2017

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • d.l. n. 126 del 2019

    Ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze, poi disciplinate con ordinanza ministeriale.

  • d.l. n. 22 del 2020, art. 2, comma 4-ter

    Ha consentito al Ministero di disciplinare con ordinanza, in via transitoria, tempi e modalità di formazione delle graduatorie provinciali.

  • ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, art. 3, comma 6

    Per le graduatorie provinciali ha riservato la prima fascia ai soli soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e la seconda fascia ai possessori del titolo di studio e dei 24 CFU.

  • art. 17, commi 3 e 4, l. n. 400 del 1988

    Richiamato per la natura regolamentare della fonte sostitutiva adottata dal Ministero nelle graduatorie provinciali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, il possesso della sola laurea magistrale unitamente ai 24 CFU non è sufficiente, perché tale requisito consente solo la partecipazione ad alcune procedure concorsuali e non equivale di per sé all'abilitazione.
  • L'abilitazione all'insegnamento va distinta dal titolo di studio e dai requisiti di ammissione ai concorsi: essa si consegue solo secondo i percorsi abilitativi previsti dall'ordinamento oppure, nei casi espressamente stabiliti, con il superamento delle prove concorsuali.
  • Nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali la collocazione in fascia superiore presuppone un titolo abilitante specifico o un'idoneità espressamente assimilata dall'ordinamento, non una mera idoneità a partecipare al concorso.
  • Quando la questione sia definita in modo completo sulla base degli accertamenti già acquisiti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
  • In presenza di una questione giuridica nuova o controversa e di orientamenti difformi nei giudici di merito, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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