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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23603/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di assoggettare a contribuzione alla Gestione separata l'attività libero-professionale svolta da un'avvocata nell'anno 2009, pur essendo ella iscritta all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda dell'interessata e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione, valorizzando la percezione, negli anni di causa, di redditi inferiori a 5.000 euro come indice di non abitualità dell'attività, e rilevando che l'INPS non aveva fornito elementi probatori contrari. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense l'obbligo contributivo sorge quando l'attività sia abituale, e che nella specie tale abitualità doveva ritenersi pacifica o comunque non contestata; ha inoltre sostenuto che non dovesse applicarsi la disciplina dell'attività occasionale con soglia di reddito. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, perché l'ente non aveva trascritto gli atti dai quali desumere l'asserita non contestazione del requisito di abitualità; ha inoltre osservato che il principio di non contestazione non può riguardare valutazioni giuridiche o accertamenti implicanti giudizio, come appunto la qualificazione dell'attività come abituale. Ha infine rilevato che la censura, formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto sull'abitualità dell'attività professionale, quindi non censurabile nei termini dedotti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto a un albo ma non alla relativa cassa previdenziale dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale; il mero dato reddituale inferiore a 5.000 euro non è di per sé decisivo se l'attività risulti abituale.
  • Il reddito superiore a 5.000 euro rileva come presupposto per l'iscrizione anche in caso di attività autonoma occasionale, ma tale parametro non governa la diversa ipotesi dell'attività abituale.
  • Il requisito di abitualità non è un fatto puro sottratto a valutazione, ma implica un apprezzamento giuridico-fattuale che non può essere efficacemente contrastato mediante una generica deduzione di violazione di legge.
  • Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non si estende alle circostanze che richiedono una qualificazione o valutazione, come l'abitualità dell'attività professionale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura come violazione di legge un accertamento di fatto senza rispettare i limiti del sindacato di legittimità e senza specifica autosufficienza nel richiamo degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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