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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24400/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate dalla Cassa sulla pensione di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà previsto da disposizioni regolamentari interne dell’ente. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di illegittimità delle trattenute; la Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del contributo regolamentare e, accogliendo l’impugnazione del pensionato, aveva applicato la prescrizione decennale alla domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà introdotto con il regolamento della Cassa, richiamando la disciplina delle casse privatizzate, la normativa sul pro rata e varie delibere/regolamenti; 2) in subordine, invocava l’applicazione automatica del contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 per gli anni 2012-2013; 3) contestava l’applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che dovesse operare quella quinquennale relativa ai ratei pensionistici e alle relative differenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo consolidati e condivisibili gli orientamenti di legittimità già formatisi sia sull’illegittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla Cassa, sia sulla non applicabilità della prescrizione quinquennale alle azioni di ripetizione delle somme trattenute in base a quel contributo. Ha inoltre rigettato l’argomento relativo all’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, osservando che la norma presuppone l’inerzia dell’ente o il parere negativo dei Ministeri vigilanti e non si applica automaticamente a un regolamento poi ritenuto illegittimo. Nessuna statuizione sulle spese è stata pronunciata per la mancata difesa dell’intimato; la Cassa è stata però condannata al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata nel procedimento accelerato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    le casse privatizzate conservano autonomia gestionale e regolamentare, ma entro i limiti fissati dalla legge e senza poter introdurre prelievi non ricompresi nei poteri conferiti

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    norma imperativa che non può essere derogata dall’autonomia regolamentare delle casse; i provvedimenti consentiti riguardano variazione delle aliquote, riparametrazione dei coefficienti e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a legittimare la previsione regolamentare di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma interpretativa che conferma la legittimità degli atti pregressi solo se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; non estende tale validazione al contributo di solidarietà regolamentare oggetto di causa

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    prevede un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013 in caso di inerzia dell’ente o di parere negativo ministeriale; la Corte ne esclude l’automatica applicabilità in presenza di un regolamento illegittimo

  • art. 2, 3 e 23 Cost.

    richiamati nel ricorso; la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta per legge, soggetta a riserva di legge

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze di causa

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale si applica ai ratei solo quando il credito sia liquido ed esigibile; non opera per la ripetizione di somme trattenute illegittimamente su ratei contestati

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    non si applica alla fattispecie, perché riguarda ratei arretrati o differenze dovute a seguito di riliquidazione pensionistica, non un credito da indebita trattenuta

  • art. 3 Cost.

    richiamato in relazione alla questione di presunta illegittimità costituzionale della disciplina sulla prescrizione; la Corte esclude il dubbio di costituzionalità per difetto di comparabilità della fattispecie

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione e sulla tutela previdenziale

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità di uno specifico motivo di appello sul punto dell’inerzia e dei presupposti del contributo ex lege

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento consolidato della Corte

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura accelerata nella quale, se il giudizio è definito in conformità alla proposta non accettata, opera la disciplina sanzionatoria prevista

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende nei ricorsi decisi in conformità alla proposta non accettata

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale all’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà illegittimo

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate conservano autonomia regolamentare, ma non possono introdurre con regolamento prestazioni patrimoniali imposte sui pensionati se la legge non attribuisce espressamente tale potere; un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate non rientra, di per sé, nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
  • L’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 va letto come norma di limite all’autonomia delle casse: i provvedimenti ammessi devono incidere sui criteri di calcolo della pensione e rispettare il principio del pro rata, non possono invece tradursi in un prelievo autonomo su trattamenti già determinati.
  • La disciplina dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non opera in modo automatico in presenza di regolamenti illegittimi, ma richiede la prova dei presupposti testuali previsti dalla legge, ossia l’inerzia dell’ente entro il termine indicato oppure il parere negativo dei Ministeri vigilanti.
  • In tema di somme trattenute indebitamente sulla pensione per effetto di un contributo di solidarietà illegittimo, la domanda restitutoria non è soggetta alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici se il credito controverso non è liquido ed esigibile nella misura trattenuta, ma al termine ordinario decennale.
  • L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda differenze di trattamento pensionistico e ratei arretrati da riliquidazione, non il credito restitutorio derivante da una trattenuta patrimoniale illegittima applicata unilateralmente dall’ente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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