Cassazione Civile, Ordinanza n. 26682/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA e IRAP relativi agli anni 2008 e 2009 emessi nei confronti della curatela di una società fallita. Per quanto qui rileva, l'Ufficio aveva contestato: (1) l'omessa fatturazione di acconti sul corrispettivo della cessione del marchio "Global Relax", somma che l'Amministrazione riteneva formalmente qualificata come finanziamento ma in realtà costituente acconti del prezzo; (2) la detrazione dell'IVA su spese pubblicitarie sostenute dopo la cessione del marchio, ritenute non inerenti perché riferite a un bene non più nella disponibilità della cedente; (3) la diminuzione della plusvalenza realizzata con la cessione del marchio, operata considerando un costo di consulenza professionale (nota pro forma di uno studio legale) quale costo accessorio direttamente imputabile. La CTR aveva accolto l'appello della curatela sui primi due punti e respinto l'appello dell'Ufficio sul terzo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 3, comma 2, n. 2, e 6, comma 3, d.P.R. 633/1972, anche in relazione agli artt. 2697 e 2709 c.c., sostenendo che il versamento doveva essere riqualificato come acconto prezzo e che la CTR aveva impropriamente apprezzato le prove; violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986 e 19 d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 115, 116 e 1362 c.c., deducendo che le spese pubblicitarie non erano inerenti e che il contratto era stato male interpretato; violazione degli artt. 2697 c.c. e 86 d.P.R. 917/1986, per avere la CTR ritenuto deducibile dalla plusvalenza il costo della consulenza, benché documentato da una nota pro forma non avente, secondo l'Ufficio, efficacia fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura in parte infondata e in parte inammissibile, perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non una vera inversione dell'onere probatorio; inoltre, il motivo mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondate sia la censura sull'interpretazione del contratto, non essendo illogica la lettura della clausola che autorizzava la venditrice a usare gratuitamente il marchio fino al 30 settembre 2008, sia la censura sull'inerenza: la Corte ha ribadito che l'inerenza dei costi è giudizio qualitativo e non dipende da utilità o congruità della spesa, salvo che, in materia IVA, la macroscopica antieconomicità abbia valore indiziario di non verità della fattura o di difetto di connessione con l'attività imponibile. Sul terzo motivo ha escluso la violazione di legge, rilevando che l'art. 86 TUIR consente la riduzione della plusvalenza per costi accessori di diretta imputazione e che la CTR aveva accertato in fatto l'assolvimento dell'onere probatorio circa la consulenza come costo accessorio. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e la curatela, rimasta intimata, non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Rileva ai fini della qualificazione come prestazione imponibile/operazione IVA degli acconti sul corrispettivo della cessione del marchio.
art. 6, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato per individuare il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA e la conseguente imponibilità degli acconti.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta nel merito.
È evocato insieme alle altre norme probatorie, ma la Corte tratta la censura come contestazione di merito sulla prova documentale e contabile.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte ribadisce, in tema di imposte sui redditi, che l'inerenza attiene al collegamento del costo con l'attività d'impresa e non alla sua utilità o congruità economica.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA è ammessa in relazione a costi inerenti; il giudizio di congruità non preclude la detrazione salvo antieconomicità macroscopica con valenza indiziaria di non inerenza o falsità.
Sono evocati per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e l'interpretazione del contratto, ma la Corte li considera censure sostanzialmente di merito.
La clausola contrattuale è interpretata in base al senso letterale delle parole utilizzate, che autorizzavano la venditrice all'uso del marchio fino al 30 settembre 2008.
art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La plusvalenza si determina al netto degli oneri accessori di diretta imputazione; la consulenza documentata può essere considerata costo accessorio se provato in giudizio.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato per il rito camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che, nel testo vigente ratione temporis, consente solo di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, non una rivisitazione complessiva del merito.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È citato dalla CTR come norma sull'abuso del diritto, ritenuta non applicabile per la riqualificazione contestata in materia IVA.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato dalla CTR come norma in tema di imposta di registro e abuso del diritto, non pertinente alla fattispecie IVA.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia distribuito l'onere della prova in modo errato; non è deducibile per contestare la mera valutazione di attendibilità, sufficienza o forza persuasiva delle prove raccolte.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa lettura degli atti di causa.
- L'inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi va apprezzata in termini qualitativi, come collegamento del costo all'attività d'impresa, e non in base a utilità, vantaggio o congruità economica della spesa.
- In materia IVA, la congruità della spesa non esclude di per sé il diritto alla detrazione; solo una macroscopica antieconomicità può assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di mancanza di nesso con l'attività imponibile.
- L'interpretazione del contratto deve restare ancorata al testo negoziale e non può essere censurata in cassazione se la lettura del giudice di merito è coerente con il significato letterale delle clausole.
- Ai fini della plusvalenza ex art. 86 TUIR sono deducibili dal corrispettivo i costi accessori di diretta imputazione, purché il relativo onere sia provato nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →