Cassazione Civile, Sentenza n. 3105/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava che l'Associazione "My Sun" (e associazioni collegate) avessero svolto un'attività commerciale di estetica e solarium in violazione dello statuto no profit, riprendendo a tassazione maggiori redditi d'impresa per gli anni 2004-2006 ai fini IRES, IRAP e IVA (accertamento induttivo extracontabile fondato anche su indagini bancarie). In primo e secondo grado i giudici tributari si pronunciarono in modo differenziato: alcune posizioni di soci furono accolte, altre respinte; la CTR del Veneto riunì gli appelli e annullò gli avvisi di accertamento. L'Agenzia propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, errata valutazione delle presunzioni e violazione delle norme sull'accertamento induttivo puro e sull'uso delle indagini bancarie; le controricorrenti eccepirono, inoltre, la tardività della notifica del ricorso per cassazione nei loro confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha deciso in modo frazionato: 1) ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso principale dell'Agenzia nei confronti di Bruschetta Ines e Bruschetta Martina (per notificazione incompleta e mancata riattivazione tempestiva della procedura notificatoria); 2) ha ritenuto procedibile il ricorso rispetto alle altre parti; 3) ha accolto il primo motivo dell'Agenzia (violazione delle regole sull'accertamento induttivo extracontabile e sulla valutazione delle presunzioni) ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente valutato, in sintesi, il quadro indiziario che legittimava un accertamento induttivo puro fondato anche su indagini bancarie e, dunque, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quelle parti e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese; 4) ha assorbito il secondo motivo; 5) ha sospeso il processo nei confronti di Zanin Lina ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. n. 197/2022 fino al 10 luglio 2023 e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
«in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili ...»
L'art. 39(2) autorizza l'accertamento induttivo puro: quando scritture e dichiarazioni sono assenti o inattendibili l'Ufficio può determinare il reddito anche sulla base di presunzioni semplici o "supersemplici" (inversione dell'onere della prova sul contribuente).
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 2
Riferito alle presunzioni conseguenti a indagini bancarie: le movimentazioni ingiustificate possono costituire presunzione relativa di ricavi imputabili al contribuente/associazione, ove contestualizzate; la valutazione spetta al giudice del merito ma in caso di accertamento induttivo puro la soglia di prova è meno rigorosa.
Codice civile, artt. 2727, 2728, 2729
Disciplina delle presunzioni e della prova: la Corte ricorda la distinzione tra presunzioni semplici (art.2727-2729) e le esigenze di gravità, precisione e concordanza quando si formano prove indiziarie; tuttavia nell'accertamento induttivo puro si possono utilizzare "presunzioni supersemplici".
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 2
Regola le modalità di notificazione della sentenza di appello nel processo tributario e il deposito in segreteria della copia autentica della sentenza con la relata o ricevuta di spedizione per fissare la decorrenza del termine breve per cassazione.
Disciplina le varie forme di notificazione degli atti nel processo tributario, distinguendo fra notificazioni ai sensi del codice di procedura civile e notificazioni via servizio postale; ha rilievo nella determinazione dell'efficacia temporale della notifica.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2
«deposito unitamente al ricorso, a pena di improcedibilità, di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta»
Stabilisce l'onere di deposito della copia autentica della decisione impugnata; la Corte ricorda però che l'improcedibilità non può essere automatica se la relata è disponibile nel fascicolo per altre vie (es. prodotta dalla controricorrente).
Codice di procedura civile, art. 325
Richiamato per l'indicazione che la parte che scopre l'esito negativo di una notifica deve riattivare tempestivamente la procedura notificatoria, entro il limite temporale pari alla metà dei termini; mancata riattivazione può determinare la tardività.
Legge n. 197/2022, art. 1, comma 197
Prevede la possibilità di sospensione del processo in funzione di misure agevolative (definizione agevolata); la Corte ha sospeso il processo nei confronti di Zanin Lina in base a questa disposizione.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo "puro" ex art. 39(2) DPR 600/73 può legittimamente fondarsi anche su indagini bancarie e su presunzioni "supersemplici": in tali casi l'onere probatorio si inverte e grava sul contribuente la prova contraria di non avere conseguito il reddito imputato.
- Quando l'accertamento è basato su una pluralità di elementi indiziari (contratti, persistenza partita IVA, disponibilità locali, indagini bancarie), il giudice di merito deve valutare gli elementi in sintesi; una valutazione apodittica o frammentaria può determinare cassazione per errata applicazione dei criteri probatori.
- Le movimentazioni bancarie ingiustificate, se contestualizzate in un quadro indiziario coerente, possono costituire base per la quantificazione dei maggiori ricavi imputabili al contribuente o all'ente associativo.
- Sulle notifiche: la decorrenza del termine breve per impugnare va calcolata rispetto alla valida notificazione della sentenza di appello (anche alla sede centrale o periferica dell'Agenzia); se la prima notifica del ricorso per cassazione fallisce per irreperibilità, il notificante deve riattivare la procedura tempestivamente entro i termini previsti (metà del termine ai sensi dell'art.325 c.p.c. o 30 giorni a seconda del caso) altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per tardività.
- L'obbligo di deposito della copia autentica della sentenza impugnata (art.369 c.p.c.) è vincolante ma l'improcedibilità può essere esclusa se la relata è comunque disponibile nel fascicolo per acquisizione da parte del giudice o prodotta dalla controricorrente.
- La sospensione del processo ex lege (es. L.197/2022) sospende il procedimento nei confronti del beneficiario fino alla scadenza prevista; va tempestivamente richiesta e motivata.
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