Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2971/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva accolto l'appello dei Tinari e ritenuto che Desiati non avesse provato il consenso dei comproprietari alla trasformazione di parte del tetto comune in una terrazza ad uso esclusivo. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120 e 1168 c.c. e omissione di esame di fatto decisivo, sostenendo che le opere fossero legittime e non integrassero lo spoglio; (2) in via subordinata, che l'intervento rientrava nei poteri di sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. perché aveva creato vani abitabili nel sottotetto; (3) censura della valutazione delle prove e dell'inattendibilità di alcune dichiarazioni, sostenendo che i Tinari fossero a conoscenza dei lavori prima del 29 settembre 2005 (e quindi mancherebbe l'animus spoliandi).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le opere realizzate da Desiati comportarono lo smantellamento del tetto comune e la creazione di una terrazza ad uso esclusivo, integrando lo spoglio nel compossesso in mancanza di consenso degli altri comproprietari. Ha ritenuto che la doglianza su presunta sopraelevazione fosse priva di rilievo giuridico perché la trasformazione non consisteva in occupazione della colonna d'aria sovrastante ma in modificazione del tetto comune idonea a sottrarre la cosa alla destinazione comune. Quanto alle prove, la Corte ha ritenuto non decisivo il mancato richiamo di tutte le risultanze istruttorie: l'acquisizione della conoscenza dei lavori da parte dei Tinari è fatto preso in considerazione e, comunque, il requisito per escludere l'animus spoliandi non è la semplice conoscenza ma il consenso inequivoco dei comproprietari. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al rimborso delle spese di cassazione e dell'incidente di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Regola l'uso delle parti comuni; l'opera che altera o impedisce il godimento pro indiviso da parte degli altri condomini può integrare spoglio e giustificare la reintegrazione.

  • art. 1120 c.c.

    Discipline relative alle innovazioni nel condominio; rilevante per valutare se l'intervento costituisce innovazione vietata che pregiudica il compossesso.

  • art. 1168 c.c.

    Norma sul possesso e gli effetti del possesso: incide sul tema della tutela possessoria in caso di alterazione delle parti comuni.

  • art. 1127 c.c.

    Regola la sopraelevazione: applicabile solo se l'intervento realizza nuovi piani o nuove costruzioni occupando la colonna d'aria sovrastante o incrementando volumetrie; non si applica a semplici modifiche del tetto che arrecano danno al compossesso e creano uso esclusivo.

  • art. 224 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle regole probatorie e all'utilizzabilità delle informazioni sommarie; incide sulla valutazione delle dichiarazioni rese nelle fasi istruttorie.

  • art. 251 c.p.c.

    Norme sul giuramento e la sua utilizzazione; rilevante nel distinguere tra deposizioni testimoniali e informazioni sommarie.

  • art. 669-sexies c.p.c.

    Regola le informazioni sommarie nella fase interdittale: le dichiarazioni rese possono valere come indizi o, se assunte in contraddittorio e con giuramento, come testimonianze.

  • art. 703 c.p.c.

    Procedura possessoria (azione di reintegrazione o manutenzione): norma sostanziale del procedimento introdotto dai Tinari.

  • art. 373 c.p.c.

    Procedura di sospensione dell'esecuzione: richiamata per le spese dell'incidente di sospensione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo le modalità richiamate nella decisione.

  • art. 329, 342, 346 c.p.c.

    Principi sulla funzione devolutiva dell'appello e sui limiti dell'oggetto del gravame, richiamati per affermare che in Cassazione non si possono riespandere i termini della controversia rispetto a quanto dibattuto in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Criteri per i motivi di cassazione: vizi di diritto e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha applicato i principi limitativi del sindacato in cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiesta di specificare come e quando nuove questioni siano state tempestivamente sollevate nelle precedenti fasi; usata per valutare l'ammissibilità della censura sull'art. 1127 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rinvio al contributo unificato e alla eventuale maggiorazione in caso di impedimenti procedurali; applicata per eventuale integrazione da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La trasformazione di una parte significativa del tetto comune in terrazza ad uso esclusivo senza il consenso degli altri comproprietari integra lo spoglio nel compossesso ed è azionabile con la reintegrazione in pristino.
  • L'art. 1127 c.c. (sopraelevazione) si applica solo quando vi è effettiva occupazione della colonna d'aria o realizzazione di nuovi piani/volumi; modifiche del tetto che sottraggono il bene al godimento comune non rientrano nella sopraelevazione e possono essere vietate.
  • Chi contesta lo spoglio deve dimostrare che il possessore aveva espresso un consenso effettivo, espresso o tacito, e il consenso tacito richiede circostanze univoche e concludenti; la semplice conoscenza dei lavori non equivale al consenso.
  • Nelle azioni possessorie, le dichiarazioni rese nella fase sommaria assumono valore di testimonianza se rese in contraddittorio e sotto giuramento; altrimenti sono valutabili come informazioni/indizi con diverso peso probatorio.
  • In Cassazione l'omesso esame di singole prove non è automaticamente motivo di annullamento: va dimostrato che l'omissione abbia riguardato un fatto storico decisivo in grado di mutare con certezza la ratio decidendi.
  • Le questioni nuove o non adeguatamente sollevate nelle fasi precedenti possono essere inammissibili in sede di Cassazione; occorre documentare come e quando siano state tempestivamente allegati e dibattuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.