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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2983/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 14410/2021 della Corte di Cassazione. La Carind lamenta un errore di percezione della Corte che avrebbe qualificato Enrico Martino come legale rappresentante della Carind nel giudizio di legittimità, mentre in realtà (dal 5 febbraio 2009) l'amministratore era risultata Cinzia Caldaroni. Tale qualificazione sarebbe stata rilevante rispetto alla valutazione degli effetti della mancata comparizione di Martino all'interrogatorio formale e, quindi, avrebbe viziato l'accoglimento del quarto motivo del ricorso proposto dal concordato preventivo Prisma Cart Sud. In primo grado Carind aveva ottenuto la dichiarazione di non debenza delle somme relative a 33 effetti cambiari; la Cassazione aveva invece cassato con rinvio la sentenza d'appello rilevando errori relativi alla valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, in parte, ammissibile all'esame ma privo di decisività. Ha rilevato carenza di indicazione degli atti di causa dai quali emergerebbe il fatto opposto nel procedimento di legittimità (richiamo all'art. 366 c.p.c.) e, soprattutto, ha ritenuto che anche ammesso un errore di percezione circa la qualità di Martino rispetto alla Carind, l'ordinanza impugnata aveva come decisum l'esclusione degli effetti della mancata comparizione di Martino nei confronti della Prisma S.a.s.; dunque la presunta svista non avrebbe inciso sul risultato della decisione. Perciò il vizio denunciato non era decisivo e la revocazione non poteva essere accolta. Spese a carico della ricorrente, liquidate in complessivi € 10.200,00 più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie 15% e accessori di legge; segnala inoltre l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Disciplina il rimedio della revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione (in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c.) e impone che la domanda si proponga con ricorso nei termini e nella forma previsti per la cassazione, richiamando la tecnica del rinvio agli artt. 365 e ss., ivi compreso l'art. 366 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ.

    Disciplina il contenuto del ricorso per cassazione e richiede l'indicazione precisa degli atti dai quali desumere i fatti e le ragioni gravanti; la Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione mancasse di tale indicazione rispetto alla presunta prova contraria nei documenti di causa.

  • art. 395, n. 4) cod. proc. civ.

    Prevede l'errore di fatto quale motivo di impugnazione straordinaria; l'art. 391-bis rimanda a tale nozione per la revocazione delle decisioni della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione, subordinandone l'eventuale pagamento ad accertamento dell'amministrazione giudiziaria.

  • Cass. Sez. Un., sent. 20 novembre 2003, n. 17631 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per spiegare che l'art. 391-bis utilizza la tecnica del rinvio alle forme del ricorso per cassazione e, quindi, anche all'art. 366 c.p.c. circa il contenuto del ricorso stesso.

  • Cass. ord. 23 aprile 2020, n. 8051 (Sez. 6-2) e Cass. sent. 24 marzo 2014, n. 6881 (Sez. 2) (giurisprudenza citata)

    Citate in tema di criterio di valutazione della decisività dell'errore di fatto: il giudice deve operare un controllo controfattuale sostituendo mentalmente l'affermazione errata con quella esatta e verificando se la decisione avrebbe resistito; solo se la decisione perde la sua base logico-giuridica la revocazione è accoglibile.

  • Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315 (giurisprudenza citata)

    Richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto e alle modalità di accertamento dello stesso da parte dell'amministrazione giudiziaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammesso solo se l'errore di fatto è provato e decisivo: non basta rilevare un'imperfezione fattuale se essa non avrebbe cambiato l'esito della decisione (criterio controfattuale).
  • Il ricorrente deve indicare con precisione, nei termini del richiamo all'art. 366 c.p.c., gli atti del giudizio di legittimità dai quali desumere il fatto contrario che si denuncia; la mancanza di tale indicazione può portare all'inammissibilità o al rigetto.
  • Gli errori riguardanti la qualifica o la posizione di un soggetto incidono solo se la qualifica è stata determinante per la decisione; un errore che non incide sul 'decisum' è inidoneo a fondare la revocazione.
  • La mancata comparizione di un soggetto all'interrogatorio formale produce effetti soltanto nei confronti della parte interessata; non può essere automaticamente estesa a terzi o trasformarsi in elemento probatorio contro chi non era obbligato a comparire.
  • In caso di rigetto il soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento di contributi aggiuntivi (es. art. 13 d.P.R. n. 115/2002); valutare sempre il rischio economico di un'impugnazione infondata.
  • Prima di proporre una revocazione, conviene verificare se l'allegato errore è effettivamente decisivo sostituendo mentalmente l'affermazione contestata con quella corretta per vedere se la decisione resisterebbe.

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