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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3043/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza n. 3859/2017 della Corte d'appello di Roma, che aveva respinto gli appelli di Traldi, del MEF e di Ligestra. Traldi chiedeva il pagamento di compensi professionali per attività difensive svolte in numerosi giudizi (parcelle relative a otto opposizioni allo stato passivo e a un appello di lavoro) e deduceva otto motivi: in pratica contestava la legittimazione processuale di Ligestra (subentro/ex lege n.14/2009), la inammissibilità/novità delle domande dopo la legge 14/2009, la non applicabilità di tale legge alle convenzioni di patrocinio del 19/9/2000 e il mancato subentro della Ligestra al MEF, deduceva la mancata imputazione dei compensi allo studio (prestazioni rese da Del Vescovo, Ranieri e Mattioli) e contestava la mancata retribuzione delle prestazioni dedotte (onere probatorio sulle prestazioni e loro quantificazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Stefano Traldi per carenza di attualità dell'interesse e per vizi formali (art. 366 c.p.c. e altri), ritenendo tra l'altro che i primi sei motivi (legittimazione/subentro Ligestra) potessero essere dedotti utilmente solo in presenza di accoglimento dei ricorsi avversi e pertanto mancasse attualità; inoltre molti motivi non rispettavano i canoni di specificità richiesti. Il settimo motivo (diritto ai compensi per avvocati collaboratori) è stato ritenuto inammissibile per vizio di motivazione/specificità e per l'interpretazione secondo cui lo "studio" non costituisce autonomo soggetto titolare del credito salvo diversa allegazione; l'ottavo motivo (omessa retribuzione) è stato ritenuto carente perché il creditore non ha fornito prova sufficiente delle prestazioni e della loro entità e le contestazioni del convenuto erano idonee a investire il giudice del potere di verifica. Per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, sono risultati inefficaci (art. 334, comma 2 c.p.c.) i ricorsi incidentali/tardivi di Ligestra e del MEF notificati oltre i termini (art. 327 c.p.c.). Le spese di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale: liquidati compensi e spese in favore di Ligestra (complessivi € 3.200,00 più oneri) e del MEF (€ 3.000,00 più spese prenotate a debito). È prevista anche l'eventuale ulteriore contribuzione unificata ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • legge 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione dl. 30/12/2008 n. 207) - art. 41, comma 16‑octies

    "[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.) ... la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato ... risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. ... Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione"

    La Corte ha ritenuto che la legge ha attribuito funzioni di liquidatore a una società (poi Ligestra), lasciando la titolarità dei rapporti al MEF e limitando la responsabilità dello Stato alle passività in rapporto all'attivo della singola liquidazione. Ne consegue che il mutamento di soggetto processuale per debiti dell'ente soppresso riguarda posizioni già facenti capo all'ente, non obbligazioni contratte direttamente da organi statali (quali le convenzioni di patrocinio).

  • art. 111, comma 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla facoltà del successore processuale (Ligestra) di proporre appello anche se non parte al primo grado; tuttavia la rilevanza pratica della legittimazione è stata ritenuta non attuale rispetto all'impugnazione principale.

  • art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c.

    Norme che impongono la specificità dei motivi di cassazione e l'indicazione analitica dei documenti sui quali si fondano; la mancata osservanza ha concorso a dichiarare inammissibili alcune censure per carenza di specificità e riferibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Regola i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, ecc.). La Corte ha richiamato i limiti della sindacabilità in cassazione e le condizioni per dedurre contrasto con giudicati esterni.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Stabilisce l'inefficacia dei ricorsi incidentali quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile: i ricorsi incidentali di Ligestra e del MEF, notificati tardivamente, sono risultati inefficaci.

  • art. 327 c.p.c.

    Fissa il termine di decadenza per la proposizione dei ricorsi incidentali; nel caso i ricorsi incidentali erano tardivi rispetto a tale termine.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: chi agisce per il pagamento di compensi professionali deve provare l'avvenuto conferimento dell'incarico e la consistenza/quantificazione delle prestazioni; la Corte ha ritenuto che l'attore non abbia fornito prova sufficiente.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che le sentenze allegate dal ricorrente non sono documenti ai sensi dell'art. 372 e pertanto la Corte non può essere sostituita dalla produzione massiva di decisioni, ma deve compiere le proprie ricerche giurisprudenziali.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il regime di contribuzione unificata e l'eventuale obbligo per il ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.

  • art. 115, 112, 167 c.p.c. (richiamati sulla non contestazione dei fatti)

    Richiamati nei motivi relativi alla contestazione delle attività professionali: la Corte sottolinea che l'assenza di contestazione specifica non esonera il creditore dall'onere di provare la prestazione, e che la non contestazione va valutata alla luce degli atti difensivi del convenuto.

Massime di principio

  • La nomina di una società liquidatrice (per legge) può comportare il subentro nella gestione delle liquidazioni e del contenzioso, ma ciò non trasferisce automaticamente tutte le obbligazioni: la successione riguarda le passività già riferibili all'ente soppresso; debiti originati da atti di organi statali restano di competenza dello Stato/MEF.
  • Le questioni di legittimazione o di "subentro" dedotte solo come eccezioni con efficacia condizionata (ossia rilevanti solo se accettati i ricorsi avversi) possono risultare prive di attualità e quindi inammissibili in cassazione se il ricorso principale è infondato.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e riferibili al decisum impugnato (art. 366 c.p.c.); motivi generici o basati su serie di giudicati esterni senza spiegare la connessione concreta saranno dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere il pagamento di parcelle l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e la concreta prestazione delle attività e la loro quantificazione; una contestazione, anche generica, della controparte impone al giudice di verificare il quantum debeatur.
  • Lo "studio legale" non costituisce automaticamente una persona giuridica titolare del credito: bisogna allegare e provare l'esistenza di un accordo associativo o diverso titolo giuridico che giustifichi l'attribuzione del credito allo studio anziché al singolo professionista.
  • I ricorsi incidentali notificati oltre i termini previsti sono inefficaci se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; attenzione ai termini di decadenza e alla consequenzialità tra impugnative.
  • In sede di cassazione non è possibile riaprire officiosamente questioni di fatto già valutate dal giudice di merito, salvo i casi previsti dall'art. 360 c.p.c. e nei limiti della relativa specificità motivazionale richiesta.

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