Cassazione Civile, Sentenza n. 2972/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a opere edilizie (realizzazione di una mansarda con veranda) su un immobile in comproprietà. I Santagada convennero i Pugliesi chiedendo la demolizione; i convenuti (Pugliesi) si costituirono e, in riconvenzionale, chiesero l'accertamento della decadenza degli attori dal diritto di accettare l'eredità di una precedente comproprietaria (Mariannina Lattanzi). Il Tribunale di Rossano accolse la riconvenzionale e dichiarò l'inesistenza del diritto di accettare l'eredità. In appello i ricorrenti (originari attori) impugnarono; la Corte d'appello di Catanzaro, rilevata la mancata integrale partecipazione dei comproprietari necessari al giudizio, annullò la sentenza di primo grado e tutti gli atti successivi alla notifica di citazione, rimettendo la causa al primo giudice e compensando le spese. I Pugliesi hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, (i) violazione delle norme sulle spese per aver compensato integralmente le spese nonostante la mancata integrazione del contraddittorio fosse, a loro avviso, imputabile ai controricorrenti; (ii) violazione degli artt. 354 e 157 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato d'ufficio la nullità di tutti gli atti successivi alla notifica, quando tale nullità sarebbe rimessa all'eccezione del litisconsorte pretermesso e potrebbe essere sanata dalla sua accettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla ripartizione delle spese: la Corte d'appello aveva correttamente valutato la responsabilità concorrente delle parti nella mancata integrazione del contraddittorio, giustificando la compensazione delle spese. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale ha illegittimamente dichiarato d'ufficio la nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione; secondo la giurisprudenza di legittimità (richiamata dalla Corte), la declaratoria integrale di invalidità dell'attività processuale compiuta in assenza di litisconsorti necessari può essere pronunciata solo se dedotta dai litisconsorti pretermessi, posto che la loro successiva accettazione può sanare l'attività svolta. Perciò la sentenza impugnata è cassata senza rinvio limitatamente alla parte che aveva dichiarato la nullità di tutti gli atti successivi alla citazione; resta invece valida la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
art. 354 c.p.c.
Regola il rimando della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio quando necessario; la Corte d'appello può disporre il rinvio e decidere sulle spese connesse alla nullità derivante dalla mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
art. 157 c.p.c.
Secondo comma: la nullità degli atti processuali per mancata partecipazione dei litisconsorti può essere fatta valere dagli stessi; la Corte afferma che l'invalidità dell'attività processuale può essere sanata dalla successiva accettazione dei litisconsorti pretermessi e quindi la declaratoria integrale d'ufficio non è ammessa.
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
Fondamento delle censure in cassazione: vizio di motivazione o errore di diritto (n.3) e violazione di norme processuali (n.5). La Corte ha applicato tali criteri valutando i motivi proposti.
art. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati nel ricorso in tema di composizione del contraddittorio e litisconsorzio necessario; la Corte ha considerato la rilevanza della mancata partecipazione di altri comproprietari nel processo di primo grado.
art. 88 c.p.c.
Richiama il dovere di lealtà processuale: la Corte ha ritenuto che la parte che osservi la mancata integrazione del contraddittorio debba attivarsi concretamente e non limitarsi a una generica segnalazione.
art. 102 c.p.c.
Attribuisce al giudice poteri d'ufficio, inclusa la chiamata in giudizio di terzi; la Corte ha rilevato che la parte che lamenta la carenza del contraddittorio dovrebbe sollecitare l'esercizio di tali poteri.
art. 111 Cost.
Prinicipio della ragionevole durata del processo: utilizzato per sostenere che la rinnovazione integrale dell'istruttoria, imposta in ogni caso per la pretermissione, sarebbe un inutile allungamento dei tempi qualora il litisconsorte pretermesso accetti l'attività già svolta.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, se non richiesta; citata per motivare la procedura seguita dalla Corte.
Massime di principio
- La mancata partecipazione di litisconsorti necessari rende viziata la decisione, ma la declaratoria integrale di nullità degli atti successivi alla citazione non può essere pronunciata d'ufficio salvo che il litisconsorte pretermesso non la deduca; la sua successiva accettazione può sanare gli atti compiuti.
- Chi rileva l'assenza di litisconsorti necessari deve attivarsi concretamente in primo grado (es. sollecitare la chiamata in giudizio o chiedere l'esercizio dei poteri officiosi del giudice) e non limitarsi a una generica segnalazione, altrimenti può essere ritenuto corresponsabile della nullità.
- Il giudice d'appello che rinvia la causa ai sensi dell'art. 354 c.p.c. può decidere sulle spese di appello e, se ha elementi sufficienti, anche sulle spese di primo grado; l'allocazione delle spese dipende dalla valutazione della responsabilità causale nella mancata integrazione del contraddittorio.
- Il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) favorisce soluzioni che evitino inutili rinnovazioni istruttorie quando i litisconsorti pretermessi accettino l'attività già svolta.
- Se si è parte pretermessa e si vuole ottenere la rinnovazione dell'istruttoria o l'annullamento degli atti, è necessario dedurre espressamente la nullità; in assenza di tale eccezione l'attività processuale può essere considerata sanata.
- In pratiche di comproprietà, chi propone un'azione (es. demolizione) deve verificare e, se necessario, chiamare in causa tutti i comproprietari o sollecitare il giudice a farlo, per evitare successivi vizi di costituzione del contraddittorio.
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