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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3030/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2003-2005, con contestazione di costi non inerenti e indeducibili, maggiori ricavi omessi, proventi illeciti, indebita detrazione IVA, recupero di IVA e IRAP in capo alla società e maggiore IRPEF in capo ai soci per redditi di partecipazione. In primo grado la CTP aveva accolto i contribuenti ritenendo nulli gli atti notificati dopo la cancellazione della società; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ma aveva ritenuto che, sebbene la cancellazione determini estinzione e fenomeno successorio, nel caso concreto il socio accomandatario non fosse responsabile in quanto gli avvisi sarebbero stati destinati solo alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate (primo e secondo motivo), ritenendo che gli avvisi di accertamento erano stati effettivamente intestati e notificati anche ai soci, sicché la cancellazione della società ha determinato il trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci (fenomeno successorio). Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Aceto Leonildo Aldo nella veste di legale rappresentante della società ormai estinta, per carenza di legittimazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale dell'Emilia-Romagna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato in relazione alla determinazione dei redditi societari e alla natura dei redditi di partecipazione; la Corte ha valutato l'applicabilità del principio di trasferimento dei debiti fiscali sociali ai soci anche rispetto agli effetti fiscali della trasparenza.

  • art. 40, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione alle modalità di determinazione e notificazione degli accertamenti fiscali; la Corte lo prende in considerazione nel quadro della corretta imputazione degli avvisi ai soggetti obbligati.

  • artt. 2312, 2313 e 2314 cod. civ.

    Norme del codice civile richiamate a supporto dell'analisi sullo scioglimento/cancellazione della società e sulle conseguenze in termini di rapporti e responsabilità verso i creditori; la sentenza utilizza la disciplina civilistica per fondare il principio della successione nei rapporti obbligatori.

  • art. 2495, secondo comma, cod. civ.

    Riferito al regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali dopo l'estinzione della società; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio, avendo notificato gli avvisi ai soci, abbia fatto applicare il principio di trasferimento dei debiti sociali ai successori.

  • art. 110 cod. proc. civ.

    Citando la normativa processuale civile invocata dai ricorrenti, la Corte valuta la corretta applicazione delle norme processuali in tema di istanze e rappresentanza; la decisione sottolinea eventuali errori di applicazione dedotti dall'Ufficio.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla correttezza dell'istruzione e della decisione di merito; la Corte valuta se il giudice d'appello abbia omesso di considerare elementi decisivi (es. destinatari effettivi degli avvisi).

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Norme processuali invocate per contestare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondati i motivi ex art. 360 in relazione alla mancata considerazione della notificazione ai soci e all'applicazione del principio successorio.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e può dar luogo a un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori della società si trasferiscono ai soci, che rispondono dei debiti sociali nei limiti e secondo le regole previste dal diritto societario.
  • Se gli avvisi di accertamento sono intestati o notificati anche ai soci dopo la cancellazione, l'Amministrazione può far valere i maggiori debiti tributari nei confronti dei soci quali successori della società.
  • La qualità di legale rappresentante o la procura conferita alla difesa sono inefficaci rispetto ad una società già estinta: gli atti processuali proposti in nome della società cancellata possono risultare inammissibili per difetto di legittimazione.
  • In simili contenziosi è fondamentale verificare l'esatto destinatario e la data di notifica degli atti impositivi rispetto alla cancellazione societaria per determinare chi è legittimato a ricevere l'accertamento e a proporre ricorso.
  • Occorre distinguere tra debiti riconducibili alla società (che possono trasferirsi ai soci) e debiti propri del socio (es. reddito di partecipazione), valutando caso per caso se gli atti relativi ai redditi personali sono autonomi o travolti dall'accertamento societario.
  • Per l'Amministrazione: se si intende far valere la responsabilità dei soci dopo cancellazione, è opportuno notificare espressamente gli atti ai soci come successori; per il contribuente: occorre curare la tempestività e la legittimazione dell'impugnazione, specialmente se la società è stata cancellata.

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