Cassazione Penale, Sentenza n. 1309/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila del 21/07/2022 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero sostituendo la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: (i) inammissibilità dell'appello del P.M. per violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.; (ii) mancata o contraddittoria motivazione del riesame in relazione all'attualità delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), tenuto conto di sopravvenienze e del tempo trascorso; (iii) illegittimo affidarsi alla gravità del titolo di reato per giustificare la misura (art. 275, comma 3-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sull'ammissibilità dell'appello del P.M. (gli artt. 581 e 591 c.p.p. sono stati rispettati e l'atto conteneva specificità), manifestamente infondati i rilievi relativi all'attualità delle esigenze cautelari e alla presunta motivazione insufficiente del Tribunale del riesame. La Corte ha condiviso la valutazione che il ruolo apicale del ricorrente, il ritrovamento di 900 grammi di cocaina e di un'arma con matricola abrasa nell'immobile a lui ricollegabile, nonché altri elementi indiziari, giustificassero la custodia cautelare in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Raggruppamento associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; utilizzato per qualificare la gravità dell'imputazione e giustificare la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il reato di detenzione e cessione di stupefacenti come fattore concreto che alimenta la prognosi negativa sulla pericolosità e giustifica misure cautelari severe
Estorsione: indicata tra le imputazioni rilevanti per la valutazione della gravità del quadro indiziario
codice penale artt. 582, 585, riferito all'art. 576 n.1
artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen.
Lesioni aggravate: contributo alla valutazione complessiva della pericolosità dell'indagato
codice penale art. 544-bis e art. 336
artt. 544-bis e 336 cod. pen.
Uccisione di animali e resistenza a pubblico ufficiale, parte del quadro contestuale posto a fondamento della gravità
Norme sul porto di fucile in luogo pubblico; citate tra i reati accertati a supporto della pericolosità
Porto di arma clandestina: elemento materiale che ha avuto rilievo nel confermare la persistenza del rischio
Spari su pubblica via: fatto contestato e considerato nella valutazione complessiva
codice di procedura penale art. 309
Disciplina del riesame delle misure cautelari: norma procedurale che regola il controllo in sede di riesame cui si riferisce l'ordinanza impugnata
codice di procedura penale artt. 581 e 591
Regole formali sull'atto di appello: l'atto deve indicare capi, punti della decisione e motivi con specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la Corte ha ritenuto rispettata tale esigenza nell'appello del P.M.
codice di procedura penale art. 274, lett. c)
art. 274, lett. c) c.p.p.
Motivi che legittimano la custodia cautelare (pericolo di recidiva o di commissione di ulteriori reati): la Corte ha valutato che sussistessero elementi concreti che giustificavano la prognosi negativa
codice di procedura penale art. 275, comma 3-bis
art. 275, comma 3-bis c.p.p.
Prescrizione che la gravità del titolo di reato non possa da sola giustificare la misura; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, vi fossero ulteriori elementi concreti (ruolo apicale, ritrovamenti di droga e arma) a sostegno della misura
codice di procedura penale art. 415-bis
Avviso di conclusione indagini: menzionato come fatto processuale ed elemento considerato nella valutazione delle "sopravvenienze" e del quadro indiziario
codice di procedura penale art. 292, comma 1, lett. c) e art. 299
art. 292, comma 1, lett. c) e art. 299 c.p.p.
Indicazioni su come il decorso del tempo incide sulla valutazione delle esigenze cautelari e sul diverso grado di scrutinio richiesto per l'adozione originaria della misura rispetto alla revoca/sostituzione
decreto-legge 137/2020 art. 23 commi 8 e 9
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Regola la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti in materia di misure cautelari; applicata nella presente procedura
Massime di principio
- L'appello cautelare del P.M. deve comunque rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; una censura circostanziata sulla scelta della misura e sui presupposti motivazionali è sufficiente ad evitare l'inammissibilità formale
- Il solo decorso del tempo o la mera osservanza di prescrizioni non basta a escludere la persistenza delle esigenze cautelari; per ottenere la revoca o attenuazione della misura è necessario allegare sopravvenienze concrete e positive che dimostrino un effettivo allontanamento dal contesto criminoso
- La gravità del titolo di reato da sola non è sufficiente a giustificare la custodia cautelare, ma può concorrere con elementi fattuali concreti (es. ritrovamento di ingenti quantitativi di droga, armi, ruolo apicale nell'organizzazione) a fondare la prognosi negativa e l'idoneità della misura
- Le sopravvenienze debbono essere nuove e non già valutate nei procedimenti di riesame precedenti; decisioni o sentenze relative a terzi non sono automaticamente idonee a mutare il quadro indiziario dell'indagato a meno che non contengano elementi direttamente rilevanti per la sua posizione
- Nel valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari), il giudice tiene conto dell'effettiva possibilità di controllo e del ruolo organizzativo dell'indagato: il domicilio in altra regione o il braccialetto elettronico non eliminano automaticamente il rischio di persistenza dell'attività delittuosa se sussistono concreti canali di contatto e prova di precedenti gestioni a distanza dell'attività illecita
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