Cassazione Penale, Sentenza n. 1228/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per i reati di falsificazione (artt. 81, 477, 482 c.p.), sostenendo l'insussistenza del fatto di reato. L'eccezione è basata sul fatto che mancava il presupposto previsto dall'art. 135, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 (condizione di validità della patente estera quale titolo per guidare in Italia), sicché il documento contraffatto non avrebbe avuto rilevanza ai fini del reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo di ricorso, anche alla luce della successiva pronuncia delle Sezioni Unite (udienza 24/11/2022) che ha chiarito come la contraffazione non grossolana della patente estera non UE integri comunque il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di validità ai fini della circolazione in Italia. Tuttavia, poiché il termine massimo di prescrizione del reato è ormai interamente spirato e non vi è parte civile, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. Non è stato disposto proscioglimento più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p., poiché l'eventuale rinnovazione del giudizio sarebbe preclusa dalla prescrizione.
Norme richiamate
Riferimento ai reati contestati: partecipazione al reato (art.81) e delitti relativi alla falsificazione di documenti (arts.477, 482); la Corte ha valutato la configurabilità di tali reati anche per patenti straniere non UE in base alla giurisprudenza successiva.
art. 135, comma 1, d.lgs. n. 285/1992
Norma che disciplina le condizioni di validità della patente estera come titolo abilitativo alla guida in Italia; il ricorrente sosteneva che l'assenza di questo presupposto escludesse rilevanza penale della contraffazione, ma le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assenza di validità amministrativa non esclude automaticamente il reato di falsificazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di proscioglimento con formula più favorevole; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicarla perché l'eventuale accoglimento del vizio avrebbe comportato rinvio al merito, impossibilitato dalla prescrizione.
par. 63.2 delle Tabelle (competenze sezionali)
Richiamata per motivare che la Settima Sezione è competente ad emettere sentenza di annullamento senza rinvio.
Sezioni Unite, udienza 24 novembre 2022 (giurisprudenza)
Pronuncia di legittimità che ha stabilito che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da Stato estero non UE integra gli artt. 477 e 482 c.p. anche in assenza delle condizioni di validità ai fini della guida in Italia; principio decisivo per il superamento dell'eccezione di insussistenza del fatto sollevata dal ricorrente.
Massime di principio
- La contraffazione di una patente estera non UE può integrare i reati di falsificazione (artt. 477 e 482 c.p.) anche se il documento non soddisfa i requisiti di validità amministrativa per guidare in Italia (art. 135 d.lgs. 285/1992), secondo la giurisprudenza di legittimità.
- L'intervenuta prescrizione del reato rende possibile l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, specie in assenza di parte civile, con esito favorevole per l'imputato anche se il vizio denunciato fosse meritevole di accoglimento.
- La richiesta di proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p. richiede, in molti casi, un riesame di merito; se tale riesame è precluso dalla prescrizione, il rimedio applicabile è l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- Quando la questione centrale è normativa o giurisprudenziale (es. efficacia penale della contraffazione rispetto alla validità amministrativa del documento), le decisioni delle Sezioni Unite possono mutare il quadro di valutazione e giustificare la riapertura del controllo di legittimità da parte della Cassazione.
- In casi analoghi, valutare sempre sia la rilevanza penale del documento contraffatto indipendentemente dalla sua efficacia amministrativa, sia lo stato della prescrizione prima di prospettare rinvii o richieste di proscioglimento.
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