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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1255/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne di primo grado: contestazioni principali riguardano vizi procedurali (omessa/irregolare notifica della rinnovazione della citazione - Perciballi), omissione/insufficiente valutazione di prove (registrazione di conversazione depositata in appello - Perciballi), manifesta illogicità e carenza di motivazione sulle affermazioni di responsabilità in relazione a vari capi (usura, estorsione e cessioni di stupefacenti: più motivi di Perciballi; questioni analoghe sollevate da Velletrani e Cibuku), erronea applicazione degli estremi dell'estorsione e del concorso di persone (Cibuku, Velletrani), contestazione di utilizzabilità e attendibilità di dichiarazioni e intercettazioni (più imputati), violazione del diritto di difesa/equo processo per presunto vizio nella identificazione fotografica (Shurda), e mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o di insussistenza di aggravanti (Shurda, Perciballi, Velletrani).

La decisione

La Cassazione ha: 1) annullato la sentenza impugnata in parte e disposto rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su due specifici profili: a) nei confronti di Massimiliano PERCIBALLI, annullamento limitato al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen. (carenza motivazionale sul punto); b) nei confronti di Sherif SHURDA, annullamento limitato alla mancata valutazione/riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; 2) ha rigettato il resto del ricorso di PERCIBALLI (cioè confermato le rimanenti condanne e statuizioni); 3) ha dichiarato il ricorso di SHURDA, nel resto, inammissibile; 4) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di EMILJAN CIBUKU e di LUCIANO VELLETRANI (per carenza di specificità o altri vizi formali/sostanziali); 5) ha condannato CIBUKU e VELLETRANI al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; 6) ha disposto che PERCIBALLI, CIBUKU e VELLETRANI rifondano le spese di rappresentanza e difesa della parte civile (da liquidarsi in sede di merito). In sintesi: la maggior parte dei ricorsi è stata respinta o dichiarata inammissibile; due profili (uno relativo all'aggravante per Perciballi e uno relativo all'attenuante per Shurda) sono stati annullati e rinviati per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa come base per eccepire nullità per omessa notifica della citazione; i giudici di legittimità richiedono specificità e tempestività dell'eccezione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato assieme all'art. 178 in relazione a forme di citazione e nullità; controllo della Cassazione sulla tempestività e natura della presunta nullità

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    limita il sindacato di legittimità: non è consentita in cassazione una nuova valutazione di fatto o della attendibilità delle prove, salvo travisamento incontestabile

  • art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen.

    aggravante dello stato di bisogno: la Corte ha ritenuto carente la motivazione dei giudici di merito sul riconoscimento di tale aggravante per Perciballi, disponendo annullamento e rinvio

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    attenuante per "minore età, superiorita o condizione" (n.d.r. applicazione di fattispecie attenuanti speciali): la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa il mancato riconoscimento per Shurda su piccolo quantitativo di stupefacente e ha disposto annullamento parziale e rinvio

  • art. 629 cod. pen.

    norma sull'estorsione: oggetto di contestazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e del contributo causale dei coimputati; la Corte conferma che il giudice di merito ha adeguatamente motivato il concorso

  • artt. 191, 194 e 203 cod. proc. pen.

    richiamati dalle difese per eccepire inutilizzabilità o vizi delle dichiarazioni e di informazioni da confidenti; la Cassazione ha ricordato l'onere di specificare l'effetto decisivo dell'inutilizzabilità e non ha accolto le censure generiche

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    richiesto ai ricorrenti di specificare l'effettiva decisività delle prove reclamate non valutate; la Corte sottolinea l'obbligo di allegazione integrale dei testi/registrazioni contestate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    riguarda l'attendibilità delle dichiarazioni: la Corte richiede un vaglio rigoroso se le dichiarazioni della persona offesa sono utilizzate come base per la condanna e valuta che i giudici di merito abbiano svolto tale vaglio

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    limita la cognizione della Cassazione ai motivi di ricorso effettivamente proposti: non sono ammissibili questioni sollevate per la prima volta in Cassazione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    richiamato indirettamente in tema di «fatto lieve» per stupefacenti: applicazione possibile dell'attenuante per evento di speciale tenuità, principio richiamato nelle Sezioni Unite e utilizzato per valutare la richiesta di attenuante di Shurda

  • art. 178-179 e art. 192 (giurisprudenza e principi richiamati)

    complessivamente usati per distinguere nullità insanabili/assolute da nullità deducibili solo tempestivamente e per indirizzare il controllo di legittimità sul piano formale e motivazionale

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. d)

    richiamato da Shurda in relazione al diritto a verificare l'attendibilità dell'identificazione fotografica; la Corte ha ritenuto il motivo generico rispetto alla decisività del mezzo probatorio nel contesto probatorio complessivo

Massime di principio

  • In Cassazione la critica deve essere specifica e collegata punto per punto alla motivazione impugnata: la mera riproposizione dei motivi di appello o argomentazioni generiche porta all'inammissibilità o al rigetto.
  • La Corte di legittimità non rifaà il giudizio di fatto: può censurare solo travisamenti incontestabili della prova o carenze motivazionali manifeste e decisive.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se adeguatamente vagliate e motivate dai giudici di merito, possono da sole sostenere una condanna, ma richiedono un esame più penetrante circa attendibilità soggettiva e coerenza (speciale rigore motivazionale).
  • Le nullità intermedie o relative alle fasi preliminari dell'appello devono essere dedotte tempestivamente nel corso del giudizio di merito; dedurle per la prima volta in Cassazione è, di regola, inammissibile.
  • Per censurare la mancata acquisizione o valutazione di una prova occorre depositarne il contenuto integrale o dimostrarne l'effettiva decisività per l'esito del giudizio; frammenti o riferimenti generici non sono sufficienti.
  • La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è in gran parte discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria.
  • In materia di stupefacenti, il riconoscimento di attenuanti speciali per 'tenuità' richiede motivazione specifica che confronti la quantità, la pericolosità e il ruolo dell'agente; la mancata motivazione su tali aspetti può determinare annullamento con rinvio.
  • Le contestazioni sull'attendibilità di identificazioni fotografiche o di dichiarazioni devono indicare come l'inutilizzabilità di tali mezzi inciderebbe in modo decisivo sulla tenuta complessiva della motivazione ("prova di resistenza").

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