Cassazione Penale, Sentenza n. 1115/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per omessa statuizione sulla confisca (art.12-bis d.lgs. n.74/2000) e sulle pene accessorie previste dall'art.12 d.lgs. n.74/2000, in relazione alla condanna inflitta dal Tribunale di Potenza (rito abbreviato) per la violazione dell'art.5 d.lgs. n.74/2000 riguardante gli anni 2012-2014; il Procuratore generale sosteneva che la confisca è obbligatoria e applicabile anche in assenza di sequestro preventivo, che le pene accessorie devono essere applicate e che la loro durata va determinata con criteri discrezionali ai sensi dell'art.133 cod. pen.; il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art.608 cod. proc. pen. dato il carattere inappellabile della sentenza nei termini di cui all'art.593, comma 1 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto all'omessa statuizione sulla confisca e sull'omessa applicazione delle pene accessorie. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e ha rinviato al Tribunale di Potenza affinché si pronunci sulla confisca e determini, con valutazione discrezionale e secondo i criteri dell'art.133 cod. pen., la durata delle pene accessorie. Per il resto la sentenza è stata confermata tacitamente (ricorso inammissibile o non fondato nelle altre parti).
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La confisca collegata alla condanna per reato tributario è statuizione obbligatoria; la norma è applicabile anche in assenza di sequestro preventivo e si pone in continuità con l'art.1, comma 143, L. n.244/2007
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede l'obbligatorietà delle pene accessorie per i reati tributari; tuttavia la determinazione della loro durata richiede un esercizio discrezionale del giudice secondo i parametri dell'art.133 cod. pen.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinizione della durata della pena e impone al giudice di applicare criteri di proporzionalità e individualizzazione nella fissazione della durata delle pene accessorie
art. 608 cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero presso la corte d'appello di proporre ricorso per cassazione contro sentenze inappellabili nei limiti previsti; qui è stato lo strumento processuale utilizzato dal Procuratore generale
art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Indica i limiti dell'impugnabilità in appello delle sentenze e giustifica l'uso dell'art.608 per il ricorso del Procuratore generale
art. 81 cod. pen. (comma secondo)
Norma richiamata nella sentenza di condanna (cumulo o concorso di reati), usata come riferimento nel provvedimento di merito
d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015
d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015
Ha introdotto l'art.12-bis nel d.lgs. n.74/2000; la Corte ne ricava l'applicabilità alla fattispecie esaminata
art. 1, comma 143, L. n. 244 del 2007
art. 1, comma 143, L. n. 244/2007
Norma di continuità con la disciplina della confisca applicabile al periodo contestato
Corte Costituzionale n. 222 del 2018 e Sez. U. n. 28910 del 28/09/2019
Giurisprudenza citata per affermare che la durata unica e fissa delle pene accessorie può confliggere con i principi di proporzionalità e individualizzazione, giustificando l'esercizio discrezionale del giudice nella fissazione della durata
Massime di principio
- La confisca collegata alla condanna per reato tributario (art.12-bis d.lgs. n.74/2000) è obbligatoria e può essere disposta anche in assenza di sequestro preventivo; il giudice di merito deve esprimersi esplicitamente.
- Le pene accessorie previste dall'art.12 d.lgs. n.74/2000 devono essere indicate nella sentenza di condanna; la loro durata non è necessariamente fissa ma va determinata dal giudice con valutazione discrezionale secondo i criteri dell'art.133 cod. pen.
- Se il giudice omette statuizioni obbligatorie (confisca, pene accessorie), la Cassazione annulla limitatamente a tali profili e rinvia al giudice di merito per nuova pronuncia; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice per la determinazione discrezionale della durata.
- Il ricorso del Procuratore generale per cassazione ai sensi dell'art.608 cod. proc. pen. è lo strumento corretto quando la sentenza è inappellabile nei limiti dell'art.593 cod. proc. pen.; può ottenere l'annullamento parziale per omissioni di statuizioni obbligatorie.
- Nel giudizio abbreviato il tribunale è comunque tenuto a pronunciare su tutte le statuizioni obbligatorie (pena principale, pene accessorie, confisca); il rito non esonera dall'obbligo di motivazione e completa statuizione.
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