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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1115/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per omessa statuizione sulla confisca (art.12-bis d.lgs. n.74/2000) e sulle pene accessorie previste dall'art.12 d.lgs. n.74/2000, in relazione alla condanna inflitta dal Tribunale di Potenza (rito abbreviato) per la violazione dell'art.5 d.lgs. n.74/2000 riguardante gli anni 2012-2014; il Procuratore generale sosteneva che la confisca è obbligatoria e applicabile anche in assenza di sequestro preventivo, che le pene accessorie devono essere applicate e che la loro durata va determinata con criteri discrezionali ai sensi dell'art.133 cod. pen.; il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art.608 cod. proc. pen. dato il carattere inappellabile della sentenza nei termini di cui all'art.593, comma 1 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto all'omessa statuizione sulla confisca e sull'omessa applicazione delle pene accessorie. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e ha rinviato al Tribunale di Potenza affinché si pronunci sulla confisca e determini, con valutazione discrezionale e secondo i criteri dell'art.133 cod. pen., la durata delle pene accessorie. Per il resto la sentenza è stata confermata tacitamente (ricorso inammissibile o non fondato nelle altre parti).

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La confisca collegata alla condanna per reato tributario è statuizione obbligatoria; la norma è applicabile anche in assenza di sequestro preventivo e si pone in continuità con l'art.1, comma 143, L. n.244/2007

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede l'obbligatorietà delle pene accessorie per i reati tributari; tuttavia la determinazione della loro durata richiede un esercizio discrezionale del giudice secondo i parametri dell'art.133 cod. pen.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinizione della durata della pena e impone al giudice di applicare criteri di proporzionalità e individualizzazione nella fissazione della durata delle pene accessorie

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero presso la corte d'appello di proporre ricorso per cassazione contro sentenze inappellabili nei limiti previsti; qui è stato lo strumento processuale utilizzato dal Procuratore generale

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica i limiti dell'impugnabilità in appello delle sentenze e giustifica l'uso dell'art.608 per il ricorso del Procuratore generale

  • art. 81 cod. pen. (comma secondo)

    Norma richiamata nella sentenza di condanna (cumulo o concorso di reati), usata come riferimento nel provvedimento di merito

  • d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015

    d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015

    Ha introdotto l'art.12-bis nel d.lgs. n.74/2000; la Corte ne ricava l'applicabilità alla fattispecie esaminata

  • art. 1, comma 143, L. n. 244 del 2007

    art. 1, comma 143, L. n. 244/2007

    Norma di continuità con la disciplina della confisca applicabile al periodo contestato

  • Corte Costituzionale n. 222 del 2018 e Sez. U. n. 28910 del 28/09/2019

    Giurisprudenza citata per affermare che la durata unica e fissa delle pene accessorie può confliggere con i principi di proporzionalità e individualizzazione, giustificando l'esercizio discrezionale del giudice nella fissazione della durata

Massime di principio

  • La confisca collegata alla condanna per reato tributario (art.12-bis d.lgs. n.74/2000) è obbligatoria e può essere disposta anche in assenza di sequestro preventivo; il giudice di merito deve esprimersi esplicitamente.
  • Le pene accessorie previste dall'art.12 d.lgs. n.74/2000 devono essere indicate nella sentenza di condanna; la loro durata non è necessariamente fissa ma va determinata dal giudice con valutazione discrezionale secondo i criteri dell'art.133 cod. pen.
  • Se il giudice omette statuizioni obbligatorie (confisca, pene accessorie), la Cassazione annulla limitatamente a tali profili e rinvia al giudice di merito per nuova pronuncia; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice per la determinazione discrezionale della durata.
  • Il ricorso del Procuratore generale per cassazione ai sensi dell'art.608 cod. proc. pen. è lo strumento corretto quando la sentenza è inappellabile nei limiti dell'art.593 cod. proc. pen.; può ottenere l'annullamento parziale per omissioni di statuizioni obbligatorie.
  • Nel giudizio abbreviato il tribunale è comunque tenuto a pronunciare su tutte le statuizioni obbligatorie (pena principale, pene accessorie, confisca); il rito non esonera dall'obbligo di motivazione e completa statuizione.

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