Cassazione Penale, Sentenza n. 1144/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato alla multa per il reato indicato nell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e vizi di motivazione, sostenendo che il Giudice di pace non ha esaminato e motivato la possibile esclusione della procedibilità per la sussistenza dei requisiti della "particolare tenuità del fatto", nonostante la richiesta della difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso, perché il Giudice di pace non ha motivato circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, come richiesto dalla difesa. Tuttavia, considerando il tempo trascorso e il titolo del reato, la Corte ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Indica il titolo del reato per cui il ricorrente era stato condannato (reato commesso il 27/02/2014). La Corte di cassazione non entra nel merito della qualificazione della fattispecie sostanziale, limitandosi a constatare l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Norma che prevede l'istituto della "particolare tenuità del fatto" e l'eventuale esclusione della procedibilità/punibilità. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha motivato se sussistessero i requisiti per applicarla, nonostante la richiesta della difesa, e per questo ha escluso la manifesta infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000), il giudice di merito deve esprimersi e motivare esplicitamente sul punto; la mancata motivazione può impedire che l'impugnazione sia dichiarata manifestamente infondata.
- La Corte di cassazione può annullare una sentenza senza rinvio quando il reato risulta estinto per prescrizione, rendendo inutile un nuovo esame di merito.
- La verifica della durata della prescrizione e del titolo del reato può portare all'estinzione del reato anche se questioni sostanziali (come la particolare tenuità) non sono state adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- In situazioni simili, difesa e giudici devono affrontare con chiarezza sia l'eventuale applicabilità della particolare tenuità sia il calcolo della prescrizione: omissioni motivazionali possono favorire l'accoglimento del ricorso in cassazione o comunque condurre all'annullamento per estinzione del reato.
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