Cassazione Penale, Sentenza n. 1183/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela; ha eliminato le statuizioni civili connesse; ha posto le spese processuali a carico del querelato. La declaratoria di estinzione è stata ritenuta efficace anche in presenza di eventuali altre questioni processuali o di inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 30/11/2021 che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.) nei confronti di Antonio Di Battista. La difesa chiedeva l'accoglimento del ricorso e il proscioglimento. Durante il giudizio di cassazione è stata depositata dal difensore del ricorrente una remissione di querela, con accettazione da parte della persona offesa. Poiché, ai sensi dell'art. 597 c.p., i reati in questione sono procedibili a querela di parte, la remissione comporta l'estinzione del reato; la Corte ha inoltre ricordato che l'estinzione travolge le statuizioni civili collegate e che le spese processuali restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Il comportamento è contestato come diffamazione; la pronuncia rileva che, trattandosi di reato procedibile a querela di parte, la remissione di querela determina l'estinzione del reato e la caduta delle relative statuizioni civili.
Il fatto è contestato come minaccia; la sentenza richiama che il comma 1 rende il reato procedibile a querela di parte e quindi estinguibile con remissione di querela.
art. 597 cod. pen. (procedibilità a querela di parte)
La Corte utilizza questa norma per affermare che i reati in contestazione sono procedibili solo a querela di parte, sicché la remissione della querela determina l'estinzione del reato anche nel corso del giudizio di cassazione.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Nonostante l'estinzione del reato e l'eliminazione delle statuizioni civili, le spese processuali restano a carico del querelato, come statuito da questa norma.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione di querela da parte della persona offesa determina l'estinzione del reato anche se intervenuta nel corso del giudizio di cassazione.
- L'estinzione del reato travolge le statuizioni civili connesse (ad es. condanne civili), che devono essere eliminate conseguentemente.
- Le spese processuali possono rimanere comunque a carico del querelato nonostante l'estinzione del reato (art. 340, comma 4, c.p.p.).
- La remissione di querela è efficace anche se sussistono problemi di ammissibilità del ricorso o altre questioni processuali: la dichiarazione di estinzione toglie la materia al giudizio sulla responsabilità penale.
- In situazioni analoghe, è fondamentale verificare la natura della procedibilità del reato (querela di parte vs procedibilità d'ufficio): la remissione non estingue reati procedibili d'ufficio.
- Per la parte offesa: la remissione comporta la rinuncia all'azione penale e ha effetti anche sulle eventuali pretese civili; valutare conseguenze e modalità formali di deposito/accettazione.
- Per la difesa: la remissione può essere una via per ottenere l'estinzione del procedimento e l'annullamento della condanna, ma non elimina automaticamente l'onere delle spese processuali.
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