Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con metodo sintetico per IRPEF 2007, poi parzialmente ridotto in autotutela. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti e aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento in primo grado; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sull'accertamento, sostenendo che il secondo atto emesso in autotutela non fosse un nuovo avviso e che il ricorso originario fosse tardivo perché il termine decorreva dalla notifica del primo avviso; 2) violazione delle norme processuali e dello Statuto del contribuente, perché la CTR avrebbe erroneamente fondato l'ammissibilità del ricorso su un preteso affidamento generato dall'Ufficio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per adesione apodittica alla decisione di primo grado e mancata analisi delle censure di appello; 4) violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova, per avere la CTR addossato all'Ufficio la prova della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente: la CTR si era limitata a condividere in modo apodittico la decisione di primo grado senza spiegare perché l'atto di autotutela avesse natura novativa né senza esaminare specificamente le altre doglianze dell'appello. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il primo, secondo e quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice di merito si limiti a enunciare un adesivo richiamo alla decisione di primo grado senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito e senza indicare gli elementi decisivi del convincimento.
  • Nel processo tributario il giudice d'appello deve esaminare concretamente le censure dedotte, non potendo limitarsi a formule apodittiche di infondatezza o a un richiamo meramente assertivo della sentenza impugnata.
  • La qualificazione di un atto emesso in autotutela come mero provvedimento riduttivo o come nuovo avviso di accertamento richiede una verifica caso per caso del contenuto sostanziale dell'atto: se la nuova determinazione introduce elementi innovativi nel rapporto d'imposta, essa si sostituisce al precedente atto e assume natura di nuovo accertamento.
  • L'atto di autotutela che si limiti a ridurre la pretesa originaria, senza introdurre una nuova lesione, di regola non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
  • Nell'accertamento sintetico il tema dell'onere della prova e della prova presuntiva va valutato alla luce della concreta struttura della pretesa e del contenuto degli atti impositivi, non potendosi risolvere la questione con affermazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.