Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con metodo sintetico per IRPEF 2007, poi parzialmente ridotto in autotutela. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti e aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento in primo grado; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sull'accertamento, sostenendo che il secondo atto emesso in autotutela non fosse un nuovo avviso e che il ricorso originario fosse tardivo perché il termine decorreva dalla notifica del primo avviso; 2) violazione delle norme processuali e dello Statuto del contribuente, perché la CTR avrebbe erroneamente fondato l'ammissibilità del ricorso su un preteso affidamento generato dall'Ufficio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per adesione apodittica alla decisione di primo grado e mancata analisi delle censure di appello; 4) violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova, per avere la CTR addossato all'Ufficio la prova della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente: la CTR si era limitata a condividere in modo apodittico la decisione di primo grado senza spiegare perché l'atto di autotutela avesse natura novativa né senza esaminare specificamente le altre doglianze dell'appello. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il primo, secondo e quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito nel caso concreto
l'integrazione o modifica in aumento dell'originario avviso deve formalizzarsi con un nuovo avviso di accertamento, con indicazione dei nuovi elementi di fatto sopravvenuti
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'atto di autotutela meramente riduttivo non costituisce, di regola, un autonomo atto impugnabile perché non introduce una nuova pretesa lesiva
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato ai fini della tempestività dell'impugnazione dell'atto tributario
art. 2-quater d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. dalla L. 30 novembre 1994, n. 656
richiamato in relazione ai poteri di autotutela dell'Amministrazione finanziaria
art. 2 D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
richiamato con riguardo all'autotutela e alla modifica degli atti impositivi
richiamato per il vizio di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo relativo alla tempestività del ricorso
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente in tema di affidamento del contribuente
art. 2 e 35 d.lgs. n. 546/1992
richiamati nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
richiamato nel motivo relativo alla prova della pretesa fiscale nell'accertamento sintetico
richiamato per la distribuzione dell'onere della prova
richiamato in relazione alle presunzioni utilizzabili nell'accertamento
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice di merito si limiti a enunciare un adesivo richiamo alla decisione di primo grado senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito e senza indicare gli elementi decisivi del convincimento.
- Nel processo tributario il giudice d'appello deve esaminare concretamente le censure dedotte, non potendo limitarsi a formule apodittiche di infondatezza o a un richiamo meramente assertivo della sentenza impugnata.
- La qualificazione di un atto emesso in autotutela come mero provvedimento riduttivo o come nuovo avviso di accertamento richiede una verifica caso per caso del contenuto sostanziale dell'atto: se la nuova determinazione introduce elementi innovativi nel rapporto d'imposta, essa si sostituisce al precedente atto e assume natura di nuovo accertamento.
- L'atto di autotutela che si limiti a ridurre la pretesa originaria, senza introdurre una nuova lesione, di regola non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
- Nell'accertamento sintetico il tema dell'onere della prova e della prova presuntiva va valutato alla luce della concreta struttura della pretesa e del contenuto degli atti impositivi, non potendosi risolvere la questione con affermazioni generiche.
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