Cassazione Civile, Ordinanza n. 08502/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal diniego tacito sull'istanza di rimborso di un credito d'imposta IRES che la società sosteneva di aver maturato in relazione all'anno d'imposta 2006, a seguito di dichiarazione rettificativa del modello Unico SC 2007 presentata il 2 luglio 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello, ritenendo, da un lato, che non vi fosse una vera istanza di rimborso perché il credito era stato indicato come somma da portare in compensazione e, dall'altro, che mancasse prova documentale idonea dell'esistenza del credito, essendo insufficiente un prospetto riepilogativo privo di valore probatorio. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, 38 d.P.R. 602/1973 e 10, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che, decorso il termine per la compensazione, il credito poteva essere solo chiesto a rimborso e che l'erronea indicazione nel quadro RX come credito da compensare non mutava l'oggetto della richiesta; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, deducendo che l'istanza di rimborso era stata comunque presentata il 5 novembre 2012 dopo la dichiarazione integrativa; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo di aver provato dettagliatamente la formazione del credito mediante la documentazione prodotta e un prospetto riepilogativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo corretta la valutazione del giudice d'appello secondo cui incombe sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del credito d'imposta e che la mera esposizione del credito in dichiarazione o in un prospetto riepilogativo non basta, se manca idonea documentazione contabile. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma, e la statuizione sulla mancata prova del credito è rimasta intatta, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, decorso il termine previsto, il credito non era più compensabile ma solo rimborsabile; la Corte non decide nel merito della censura perché la ritiene comunque assorbita dall'autonoma ratio della mancanza di prova del credito
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per la disciplina dell'istanza di rimborso; la Corte non accoglie le censure poiché resta decisiva la mancata prova del credito d'imposta
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sulla corretta imputazione del credito; non è oggetto di accoglimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge
la Corte ribadisce che chi chiede il riconoscimento di un credito d'imposta deve provarne i fatti costitutivi e che la sola indicazione in dichiarazione non è sufficiente
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
la Corte afferma che l'onere di provare l'esistenza del credito fiscale grava sul contribuente che lo invoca
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare utilmente tutte le rationes; se una sola resta ferma o la relativa censura è infondata, il ricorso va respinto o le restanti censure risultano inammissibili per difetto di interesse.
- Nel giudizio di rimborso di un credito d'imposta, il contribuente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito; la mera esposizione del credito nella dichiarazione fiscale o in un prospetto riepilogativo non è sufficiente se non è supportata da idonea documentazione contabile.
- L'erronea collocazione del credito in una colonna della dichiarazione non è decisiva quando la controversia resta comunque travolta dalla mancata dimostrazione dell'esistenza sostanziale del credito.
- In cassazione, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi in una mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se questi ha correttamente applicato il criterio di riparto dell'onere probatorio e motivato sulla insufficienza della documentazione prodotta.
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