Cassazione Civile, Ordinanza n. 31263/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto d’azienda stipulato nel 1995 per l’esercizio di un impianto di vendita di carburanti e lubrificanti su un terreno di proprietà privata con locali annessi. Alla scadenza del rapporto, il proprietario comunicava di non voler rinnovare il contratto; nelle more del rilascio emergeva un inquinamento del suolo e delle strutture, attribuito alle perdite di idrocarburi derivanti dalla non corretta manutenzione e gestione delle condutture. Il proprietario chiedeva la condanna della società utilizzatrice quale unica responsabile dell’attività inquinante, con obbligo di bonifica e risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda, imponendo la bonifica integrale o, in alternativa, il pagamento di una somma sostitutiva, oltre a somme ulteriori fino al completamento dei lavori. La Corte d’appello confermava la responsabilità esclusiva della società, ma eliminava la condanna alternativa, riduceva alcune somme e, soprattutto, riteneva non dimostrato il completamento della bonifica: secondo i giudici di merito mancava la certificazione conclusiva richiesta dalla disciplina ambientale, perché la società avrebbe disatteso le prescrizioni sui campionamenti in contraddittorio con ARPAC. Per questo la Corte d’appello respingeva la tesi della società secondo cui il proprietario avrebbe rifiutato ingiustificatamente la riconsegna del bene e, conseguentemente, rifiutava di anticipare al 16 luglio 2019 la cessazione dell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. 152/2006 e dell’art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990, sostenendo che la bonifica fosse stata già completata e certificata dalla Regione Campania, e che la Corte territoriale avesse erroneamente ignorato l’efficacia di tale provvedimento e le risultanze dei monitoraggi; 2) omesso esame di un fatto decisivo o nullità della sentenza, per avere la Corte ignorato documenti che proverebbero l’avvenuta bonifica e quindi l’ingiustificato rifiuto del proprietario di ricevere il bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi sollecitassero, in realtà, una nuova valutazione di merito delle prove documentali e amministrative già esaminate dalla Corte d’appello. Quanto al primo motivo, ha osservato che la decisione impugnata aveva fondato il mancato riconoscimento del completamento della bonifica sulla circostanza che la società aveva disatteso le prescrizioni sui campionamenti in contraddittorio con l’ARPA/ARPAC, e che l’art. 248, comma 2, d.lgs. 152/2006 richiede l’accertamento del completamento delle opere da parte della provincia/città metropolitana sulla base di una relazione tecnica dell’agenzia ambientale competente. Ne derivava che la censura non denunciava una violazione di legge in senso proprio, ma pretendeva una rivalutazione degli atti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente lamentava l’omesso esame di documenti, non di un fatto storico decisivo, e che la mera mancata considerazione di documenti non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053/2014. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 248, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
completamento delle opere di bonifica accertato dalla provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente
Il completamento della bonifica non può essere unilateralmente affermato dalla parte obbligata, ma deve risultare dall’accertamento dell’ente competente sulla base della relazione tecnica dell’agenzia ambientale; in mancanza di tale percorso, il giudice di merito può ritenere non chiuso il procedimento.
art. 14-ter, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di completamento procedimentale, ma la Corte non vi attribuisce una portata decisiva ai fini della conclusione della bonifica.
È il parametro per l’indennità dovuta dal conduttore o utilizzatore che trattenga il bene dopo la scadenza del rapporto; nel caso concreto la sua durata è stata ancorata al mancato completamento della bonifica e quindi al persistere del rifiuto del proprietario alla riconsegna.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’apparente denuncia di errores in iudicando, mira in realtà alla rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza non può essere affermata in base alla sola contestazione della lettura delle prove o dei documenti, se il vizio dedotto attiene sostanzialmente al merito della valutazione compiuta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera omissione di considerazione di documenti; la mancata valutazione documentale, di per sé, non integra il vizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la disciplina speciale prevede che il completamento della bonifica sia accertato dall’autorità competente sulla base della relazione tecnica dell’agenzia ambientale, il giudice può ritenere non concluso il procedimento se tale passaggio certificatorio non risulti validamente perfezionato, anche se la parte obbligata invochi atti amministrativi favorevoli.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se, sotto l’etichetta dell’errore di diritto, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione di documenti e risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice mancata considerazione di singoli documenti; la contestazione della lettura documentale appartiene al merito e non alla legittimità.
- In materia di occupazione del bene dopo la scadenza del rapporto, l’indennità ex art. 1591 c.c. può essere mantenuta fino all’effettivo venir meno della causa che giustifica il mancato rilascio, quando il rilascio sia condizionato al completamento di adempimenti previsti dalla normativa applicabile.
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