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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento finale di diniego prot n. -OMISSIS-, della Città di Reggio Calabria – Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale, avente ad oggetto “permesso di costruire – Pratica edilizia n.-OMISSIS-, prot. N. -OMISSIS- – Ditta -OMISSIS-. Titolo dell’intervento: Demolizione di fabbricati esistenti con ricostruzione di un nuovo fabbricato a quattro piani f.t. e interrato”; del provvedimento prot. N. -OMISSIS- notificato in data 05.11.2021 avente ad oggetto: “pratica edilizia n.-OMISSIS- – Domanda di permesso a costruire “Piano casa” prot. N. -OMISSIS- e istanza di permesso a costruire con integrazione documentale prot. -OMISSIS- – Preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241/90”; del provvedimento di preavviso di rigetto della domanda di permesso a costruire, prot. N. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di permesso di costruire relativo alla demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione di un nuovo fabbricato, nonché i precedenti preavvisi di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo cinque motivi. In primo luogo ha sostenuto l'inapplicabilità del principio di allineamento del nuovo fabbricato rispetto ai prospetti degli edifici limitrofi, la conformità del progetto allo strumento urbanistico, la violazione della disciplina regionale sul Piano Casa e degli artt. 4, 5 e 6 della l.r. n. 7/2012, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. In secondo luogo ha lamentato l'omessa considerazione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto, la violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, sostenendo che le incongruenze progettuali relative alla destinazione artigianale fossero meri refusi materiali. Con il terzo motivo ha dedotto irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto a precedenti titoli edilizi rilasciati per edifici limitrofi senza il medesimo arretramento stradale. Con il quarto motivo ha invocato la violazione dell'art. 20, commi 1, 3, 6 e 8, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il decorso del termine avesse determinato la formazione del silenzio-assenso. Con il quinto motivo ha dedotto l'assenza o insufficienza della motivazione del diniego. La parte ricorrente ha inoltre chiesto una CTU. Il Comune ha eccepito, in parte, la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativa all'inapplicabilità del silenzio-assenso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha escluso che vi fosse identità di petitum e causa petendi con il precedente giudizio, rilevando tuttavia l'inammissibilità di ogni censura autonomamente diretta a riproporre la questione già definita sull'applicabilità del silenzio-assenso. Quanto alla disciplina del Piano Casa, il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 219/2021 e 19/2023, che hanno dichiarato illegittime le proroghe regionali della disciplina derogatoria, ritenendo che essa fosse già eliminata dall'ordinamento o comunque non più efficace al momento della decisione amministrativa. In applicazione del principio tempus regit actum, la domanda edilizia doveva essere valutata secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento, non secondo quella vigente alla presentazione dell'istanza; l'affidamento del privato avrebbe potuto rilevare, eventualmente, solo sul piano risarcitorio e previa prova del colpevole ritardo dell'amministrazione e della spettanza del bene della vita. Il TAR ha comunque aggiunto che, anche ove la disciplina regionale fosse stata applicabile, essa non avrebbe comportato un automatismo autorizzatorio: le deroghe dovevano essere interpretate restrittivamente e restava esercitabile la discrezionalità tecnica comunale in materia di sicurezza, viabilità, assetto morfologico urbano e prescrizioni edilizie. L'imposizione dell'allineamento e dell'arretramento di 3,25 metri è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in quanto funzionale all'ordinato sviluppo edilizio e alla razionalizzazione della viabilità, in coerenza con gli artt. 9, 42 e 97 Cost. Il secondo motivo è stato respinto perché l'indicazione di una destinazione ad attività artigianale non costituiva un mero refuso, incidendo sulla qualificazione dell'intervento e sul relativo iter procedimentale, anche con possibile competenza del SUAP. La coerenza formale e sostanziale degli elaborati è stata qualificata come requisito essenziale del titolo edilizio, gravante sul privato in base al principio di autoresponsabilità. Il contraddittorio ex art. 10-bis l. n. 241/1990 era stato rispettato: l'amministrazione aveva esaminato le osservazioni, senza essere tenuta a replicare analiticamente a ogni deduzione né a supplire a lacune o incongruenze progettuali sostanziali. Anche il terzo motivo è stato respinto: precedenti soluzioni edilizie non vincolano l'amministrazione a reiterare assetti ritenuti non ottimali; la disparità di trattamento richiede situazioni identiche sotto il profilo normativo e fattuale, non dimostrate nel caso concreto, e l'illegittimità di precedenti atti non può essere invocata per ottenere un trattamento analogo. Il quarto motivo è stato respinto perché il silenzio-assenso non si forma in presenza di vincoli, ragioni ostative urbanistiche, carenze documentali o difformità progettuali, e comunque la questione risultava già coperta dal precedente giudicato. La presenza di specifiche ragioni urbanistiche e di incongruenze sostanziali rendeva necessario un provvedimento espresso. Il quinto motivo è stato respinto poiché il diniego indicava i presupposti di fatto, i parametri urbanistici rilevanti, il mancato allineamento, l'arretramento e le incoerenze progettuali, consentendo di ricostruire l'iter logico-giuridico e di esercitare il diritto di difesa. La CTU è stata ritenuta generica e irrilevante, essendo la controversia definibile sulla base degli atti e dei presupposti giuridici.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio procedimentale, ma non impone all'amministrazione di accogliere osservazioni dirette a correggere o integrare elementi progettuali sostanziali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in modo sufficiente, coerente e comprensibile, senza necessità di un'esposizione esaustiva di ogni argomento o norma.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Il silenzio-assenso in materia edilizia presuppone la completezza e regolarità dell'istanza e non si forma in presenza di vincoli, ragioni ostative urbanistiche, carenze documentali o difformità progettuali.

  • artt. 4, 5 e 6 l.r. Calabria 7/2012

    La disciplina regionale del Piano Casa, anche ove astrattamente applicabile, non determina un automatismo autorizzatorio e deve essere interpretata restrittivamente, nel rispetto delle esigenze di viabilità, sicurezza e ordinato assetto urbano.

  • art. 1 l.r. Calabria 23/2021

    La disposizione regionale di proroga della disciplina derogatoria del Piano Casa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale e non poteva fondare la domanda edilizia al momento della decisione amministrativa.

  • art. 6, comma 12, l.r. Calabria 21/2010

    Il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi del Piano Casa non poteva ritenersi validamente prorogato dalla normativa regionale dichiarata incostituzionale.

  • artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    La tutela del paesaggio e dell'ambiente osta alla reiterazione potenzialmente indefinita di discipline derogatorie della pianificazione urbanistica.

  • artt. 9, 42 e 97 Cost.

    Le prescrizioni di allineamento e arretramento possono essere giustificate dalla tutela del paesaggio, dalla funzione sociale della proprietà e dal buon andamento amministrativo, quando perseguono l'ordinato sviluppo edilizio e la razionalizzazione della viabilità.

Massime di principio

  • In materia edilizia vale il principio tempus regit actum: la domanda di permesso di costruire deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, anche se il quadro normativo era più favorevole alla data di presentazione dell'istanza.
  • Una disciplina regionale derogatoria della pianificazione urbanistica, anche se qualificata come speciale o di favore, non determina un automatismo nel rilascio del titolo edilizio: le deroghe devono essere interpretate restrittivamente e l'amministrazione conserva il potere di valutare sicurezza, viabilità, assetto morfologico urbano e coerenza con le prescrizioni urbanistiche.
  • Il principio di allineamento delle nuove costruzioni rispetto ai prospetti degli edifici prospicienti può legittimamente fondare il diniego edilizio quando sia funzionale all'ordinato sviluppo urbano e alla razionalizzazione della viabilità e non risulti manifestamente irragionevole.
  • Le incongruenze progettuali relative alla destinazione e alla qualificazione dell'intervento non costituiscono meri refusi quando incidono sull'inquadramento urbanistico o procedimentale dell'opera. La coerenza formale e sostanziale degli elaborati è un requisito essenziale del titolo edilizio e il richiedente non può pretendere che l'amministrazione integri d'ufficio lacune progettuali sostanziali.
  • Il preavviso di rigetto non impone all'amministrazione di replicare analiticamente a ogni osservazione del privato né di consentire la modifica sostanziale del progetto; è sufficiente che il provvedimento finale dia conto della valutazione complessiva delle osservazioni e della permanenza delle ragioni ostative.
  • Il silenzio-assenso edilizio presuppone un'istanza completa e conforme alla disciplina applicabile e non si forma in presenza di vincoli, ragioni ostative urbanistiche, carenze documentali o difformità progettuali; il ritardo dell'amministrazione non può consolidare un titolo tacito contrario all'ordinato governo del territorio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazione

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