Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di accesso del 16 gennaio 2026 relativa agli originali di un fascicolo di matrimonio e del registro cartaceo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi della disciplina generale sull’accesso, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e la declaratoria del diritto di visionare direttamente, con l’assistenza di un perito di fiducia e con possibilità di effettuare rilievi fotografici, gli originali del fascicolo di matrimonio e del relativo registro cartaceo. Aveva già ottenuto copia del fascicolo nel 2022, ma l’ha ritenuta insufficiente per verificare l’autenticità di firme e sigilli e l’eventuale presenza di alterazioni materiali, nell’ambito di procedimenti civili e penali pendenti. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse atti dello stato civile soggetti alla disciplina speciale del d.P.R. n. 396 del 2000 e alla giurisdizione ordinaria. La ricorrente ha replicato che si trattava di accesso difensivo a documenti detenuti da una pubblica amministrazione, non di una domanda di rettificazione, trascrizione o annotazione dello stato civile, e che la consultazione assistita degli originali costituiva una modalità meno invasiva dell’estrazione di copie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale ordinario territorialmente competente. Ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che la domanda non riguardava documenti amministrativi formati nell’ambito di un autonomo procedimento prefettizio, bensì gli originali di un fascicolo di matrimonio, comprensivo dell’atto, degli allegati, dei giuramenti e delle dichiarazioni rese in sede di celebrazione. La qualificazione formale dell’istanza come accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del ricorso come azione ex art. 116 c.p.a. non è stata ritenuta decisiva. Secondo il giudice, tali documenti sono soggetti al regime speciale dello stato civile previsto dal d.P.R. n. 396 del 2000: la relativa conoscibilità avviene mediante la necessaria intermediazione dell’ufficiale dello stato civile e secondo le modalità stabilite dalla disciplina speciale, non mediante libera consultazione diretta degli originali. L’accesso difensivo non può radicare la giurisdizione amministrativa quando l’oggetto della richiesta non rientra nella categoria dei documenti amministrativi ostensibili secondo la disciplina generale. L’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, riferendosi anche all’opposizione al rifiuto di compiere ogni altro adempimento dell’ufficiale dello stato civile, è stato ritenuto applicabile anche alle richieste di consultazione degli atti. La circostanza che la ricorrente avesse già ottenuto copie, la pendenza di procedimenti civili o penali e la necessità di una perizia sugli originali non modificano il riparto di giurisdizione, ma confermano che la controversia attiene alla custodia, integrità e utilizzazione probatoria di atti dello stato civile. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate. È stata inoltre revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina generale dell’accesso non si applica in via prevalente quando la richiesta riguarda atti dello stato civile soggetti a una disciplina speciale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo opera nell’ambito dei documenti amministrativi ostensibili secondo la disciplina generale e non supera il regime speciale previsto per gli atti dello stato civile.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La qualificazione dell’inerzia amministrativa come silenzio-diniego non determina, da sola, la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’oggetto sostanziale della controversia ricade nella disciplina dello stato civile.
art. 116 c.p.a.
Il rito speciale in materia di accesso non è applicabile quando la domanda riguarda la conoscibilità di atti dello stato civile sottoposti a disciplina speciale.
art. 5, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 396/2000
Rientra nei compiti dell’ufficiale dello stato civile il rilascio, nei casi previsti, di estratti, certificati e copie conformi dei documenti depositati presso l’ufficio.
art. 7 d.P.R. n. 396/2000
Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di compiere l’adempimento richiesto è soggetto agli specifici rimedi previsti dalla disciplina dello stato civile.
art. 95 d.P.R. n. 396/2000
La controversia sul rifiuto, anche tacito, dell’ufficiale dello stato civile di compiere un adempimento relativo alla conoscibilità degli atti, comprese le modalità di consultazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 450 c.c.
La pubblicità dei registri dello stato civile non attribuisce al privato un diritto generale di consultazione diretta degli originali, ma impone agli ufficiali il rilascio di estratti e certificati e lo svolgimento delle indagini previste dalla legge.
art. 11 c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano il petitum sostanziale, la causa petendi e il bene della vita richiesto, non la qualificazione formale dell’istanza come accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 o del ricorso come azione ex art. 116 c.p.a.
- Le richieste aventi a oggetto la consultazione, l’estrazione o altre modalità di conoscibilità di atti e documenti dello stato civile sono soggette alla disciplina speciale del d.P.R. n. 396 del 2000 e non alla disciplina generale dell’accesso amministrativo.
- La controversia sul rifiuto, espresso o tacito, dell’ufficiale dello stato civile di compiere gli adempimenti relativi alla conoscibilità degli atti dello stato civile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 396 del 2000.
- La finalità difensiva della richiesta e la pendenza di procedimenti civili o penali non radicano la giurisdizione amministrativa quando l’oggetto della domanda è costituito da atti dello stato civile sottoposti a regime speciale.
- La pubblicità dei registri dello stato civile non comporta un diritto di consultazione diretta e generalizzata degli originali da parte del privato, dovendo la conoscibilità avvenire mediante l’intermediazione dell’ufficiale dello stato civile e nelle forme previste dalla legge.
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