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Sentenza

Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 596/2024 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 ottobre 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.500,00. Il ricorso è stato proposto perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale. Il Ministero, pur regolarmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.500,00. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    È richiamato quale presupposto processuale dell’azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione costituiva oggetto dell’obbligo esecutivo.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per la formazione del docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione un’attività determinata non viene spontaneamente eseguita, il titolare della posizione riconosciuta dal giudicato può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’obbligo.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine definito, conformando puntualmente le modalità di esecuzione al contenuto della sentenza azionata.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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