Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza civile n. 95/2025 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di euro 1.500,00 in relazione alla durata del servizio. Il ricorso è stato notificato al Ministero, che non si è costituito. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all’Amministrazione, nonché la persistente inosservanza dell’obbligo conformativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non era stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di euro 1.500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti esecutivi e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rileva quale presupposto processuale del giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione della pronuncia di condanna.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo esecutivo derivante dalla sentenza civile.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire quanto disposto dal titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a provvedere in via sostitutiva qualora l’amministrazione rimanga inerte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.