Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 632/2025 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 settembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, la ricorrente ha domandato l’assegnazione della Carta e dell’importo dovuto, nonché la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha ritenuto non contestato l’inadempimento del Ministero e ha ordinato l’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative, comprese le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la sanzione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La norma è stata richiamata quale presupposto dell’azione di ottemperanza, insieme al passaggio in giudicato della sentenza azionata.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha disposto l’esecuzione del giudicato e ha esaminato la domanda di penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede la verifica delle condizioni del debitore pubblico e dell’assenza di ragioni ostative, con potere discrezionale del giudice di negarla o graduarne l’importo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È stato richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito sono stati oggetto dell’obbligo di esecuzione.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per attribuire rilievo alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico quali fatti notori rilevanti ai fini della valutazione della domanda di astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta ineseguito, il giudice deve ordinare all’amministrazione debitrice di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega ad altro dirigente, quando tale soluzione è idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato; in tal caso non spetta necessariamente un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma non consegue automaticamente all’accertamento dell’inadempimento: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico e le eventuali ragioni ostative, comprese quelle connesse ai vincoli di bilancio, alla finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati come fatti notori e ritenuti concretamente rilevanti, ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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