Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Venezia che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive e stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 10 giugno 2025. La sentenza aveva riconosciuto differenze retributive e stipendiali per € 5.181,96, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo, qualificando la somma come contributo alla formazione professionale. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente adempiuto, il ricorrente ha chiesto la liquidazione e il pagamento delle somme dovute, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, liquidando e corrispondendo le somme riconosciute. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla parte ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo"
L’astreinte può essere applicata anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve considerare le condizioni peculiari del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, la finanza pubblica e gli interessi pubblici coinvolti; tali elementi possono giustificare il diniego o la riduzione della penalità.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiede, per l’azione di ottemperanza relativa a una pronuncia del giudice ordinario, la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione del giudicato, accertati dal TAR mediante la verifica del passaggio in giudicato e della notificazione all’Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale ulteriore presupposto verificato dal giudice prima di procedere all’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.
art. 115 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le condizioni della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono assumere rilievo come fatti notori nella valutazione delle ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all’amministrazione debitrice secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza esecutiva, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare la liquidazione e il pagamento delle somme dovute e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; quando svolge funzioni commissariali in qualità di dipendente dell’amministrazione, non spetta necessariamente alcun compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è rimessa a una valutazione discrezionale che deve considerare i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica, la rilevanza degli interessi pubblici e il divieto di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni indebite.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, valutabili anche come fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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