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Sentenza

Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 421/2025 del Tribunale di Treviso, recante condanna del Ministero alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 421/2025 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 maggio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2022 e il 2025, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016. Poiché l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per il giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di costituire la Carta elettronica e di accreditarvi la somma di € 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato quale base processuale della domanda e ha ordinato l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiede, per l'azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato, la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma; il TAR ne ha ritenuto soddisfatta l'applicazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il TAR lo ha richiamato tra le condizioni preliminari del giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e resa disponibile la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e questa non vi abbia dato spontanea esecuzione, purché siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla legge.
  • In presenza di un inadempimento non contestato dell'amministrazione rispetto a un obbligo puntuale risultante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire allo scadere infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione, anche attribuendogli la facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi a dirigenti della medesima amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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