L.R. Calabria 23/2021
Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 23/2021 prorogava dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per effettuare gli interventi previsti dall’art. 6, comma 12, della l.r. 21/2010. La norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale e la legge di base è poi stata abrogata dalla l.r. 25/2022.
Proroga al 31 dicembre 2022 del termine per gli interventi edilizi della l.r. Calabria 21/2010
Proroga del termine per gli interventi edilizi della l.r. Calabria 21/2010
La legge regionale Calabria 7 luglio 2021, n. 23 interveniva sulla disciplina straordinaria di sostegno all’attività edilizia contenuta nella l.r. 21/2010, limitandosi a prorogare un termine già previsto per la realizzazione degli interventi. Il provvedimento aveva portata esclusivamente regionale e mirava a estendere di un anno la finestra temporale di applicazione della misura.
Contenuto della proroga
La modifica riguardava il comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 21/2010, sostituendo la scadenza originaria:
- da “entro il 31 dicembre 2021”
- a “entro il 31 dicembre 2022”
In concreto, la legge ampliava il termine utile per avvalersi della misura edilizia prevista dalla normativa regionale del 2010.
Effetti temporali e applicabilità
La disciplina introdotta era connotata da un limite temporale espresso, in quanto collegata a una sola scadenza finale, poi fissata al 31 dicembre 2022. Il testo fornito segnala inoltre che la l.r. 21/2010 è stata successivamente abrogata dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2022.
Profili finanziari
La legge conteneva una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla sua attuazione non derivavano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e vicende successive
La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Tuttavia, il testo fornito indica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 20 dicembre 2022 - 14 febbraio 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, e anche dell’art. 3, della presente legge. Di conseguenza, il provvedimento non è oggi utilmente applicabile.
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